Il congedo biennale retribuito spetta ai parenti beneficiari (coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, parenti e affini fino al terzo grado con condizioni diverse di priorità), di familiari in condizioni di handicap grave, ed in possesso della certificazione di riconoscimento della Legge 5 febbraio 1992, n.104,articolo 3 comma 3, che viene rilasciata dalla ASL/INPS di competenza.
E’ retribuito con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, è coperto da contribuzione figurativa, non matura ferie.
È cumulabile con il congedo non retribuito ma nel limite massimo di due anni di assenza in totale in tutta la vita lavorativa.
E’ retribuito con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, è coperto da contribuzione figurativa, non matura ferie.
Per poter usufruire del congedo biennale retribuito è necessario che il parente che necessita di assistenza sia convivente con il dipendente che lo richiede. La residenza deve coincidere oltre che per il Comune anche per indirizzo e numero civico, mentre possono essere due interni diversi.
Se durante il periodo di congedo il parente assistito necessitasse di ricovero temporaneo, il congedo si interrompe a meno che la struttura ove deve essere ricoverato, non certifichi la necessità di assistenza continua da parte del parente.