Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
L’attestato di idoneità abitativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi.
L’attestato di idoneità abitativa può essere chiesto da:
- il proprietario dell'alloggio
- l’intestatario del contratto di locazione
- l'ospite o colui che risiede o è domiciliato nell'alloggio.
Per individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, la Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 18/11/2009, n. 7170 ha chiarito che i Comuni possono fare riferimento al Decreto ministeriale (Ministero della sanità) 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore. La norma individua alcune caratteristiche fondamentali riguardanti:
- l’altezza minima dei locali
- l’aereazione, l’illuminazione e la salubrità dei locali
- le caratteristiche delle stanze da bagno
- l’isolamento acustico
- la presenza dell’impianto di riscaldamento
- la conformità degli impianti.
Il numero massimo di persone ospitabili viene determinato sulla base della superficie minima da destinare a ciascun occupante.
Approfondimenti
L'attestato deve essere presentato quando il cittadino extracomunitario:
- chiede il nulla osta per ricongiungimento familiare
- ha bisogno di un permesso di soggiorno per coesione familiare
- deve sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato
- è un soggiornante di lungo periodo della Comunità Europea e richiede un permesso di soggiorno
- richiede un permesso di soggiorno per un suo familiare al seguito.
Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.
La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:
- non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46)
- non ha scadenza (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41), ma deve essere rinnovato ogni volta che cambiano le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.
La richiesta dell'attestazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica autenticandosi con CNS, CIE o SPID. Per un supporto alla compilazione o per avere informazioni sul procedimento è possibile prendere appuntamento con lo sportello idoneità abitativa contattandolo telefonicamente.
Per problemi tecnico-informatici nella compilazione del modulo è possibile contattare il Contact center al numero verde 800292110 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Oppure richiedi assistenza utilizzando il chatbot che trovi nelle pagine del sito, in basso a destra, con questa icona: