Il Comune riceve e custodisce gli oggetti smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario ritrovati dai cittadini, dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio all'interno del territorio comunale.
Periodicamente viene reso pubblico attraverso l'affissione all'albo pretorio sul sito del Comune di Bergamo, l'elenco degli oggetti pervenuti all'ufficio e per i quali non è stato rintracciato il proprietario. È stata realizzata una pagina Facebook della Polizia Locale.
Gli oggetti consegnati rimangono custoditi per un anno, a partire dall'ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento, in base alla tipologia di bene e dello spazio disponibile: se l'oggetto è deperibile, il Comune decide immediatamente dove e a chi destinarlo.
Il Comune non ha alcun obbligo di manutenzione o riparazione degli oggetti smarriti durante il loro periodo di custodia.
Approfondimenti
Chi ritrova l'oggetto deve presentarsi personalmente presso il comando di Polizia Locale portando con sé un documento d'identità e descrivere dettagliatamente:
- l'oggetto ritrovato
- l'ora, la data, il luogo e le circostanze del ritrovamento.
Il Comune, al momento del ritiro degli oggetti ritrovati:
- verifica gli oggetti
- rilascia un verbale di consegna ai ritrovatori
- trattiene una copia del verbale che contiene la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento.
I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio non hanno titolo all'acquisizione della proprietà dei beni rinvenuti, nell'ambito dello svolgimento delle loro mansioni/attività.
Il Comune restituisce gli oggetti smarriti al proprietario, solo nei giorni di apertura e previo appuntamento, purché dimostri di esserne il proprietario presentando la denuncia resa presso le Autorità di pubblica sicurezza o attraverso una descrizione dettagliata e particolareggiata dell'oggetto.
Se la custodia degli oggetti smarriti comporta un costo per il Comune, quando l'oggetto è riconsegnato al proprietario o al ritrovatore potrà essere chiesto il rimborso della spesa.
Se il ritrovatore lo chiede, il proprietario deve inoltre pagare a titolo di premio un decimo della somma o del prezzo dell'oggetto ritrovato. Se tale somma o prezzo eccede 5,16 €, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se l'oggetto non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice.
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio senza che si presenti il proprietario, l'oggetto appartiene a chi l'ha ritrovato.
Se il proprietario o il ritrovatore non reclamano l'oggetto, questo diviene di proprietà del Comune che potrà:
- utilizzarlo per fini istituzionali
- cederlo ad associazioni
- alienarlo.