La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo o in vista di strade è soggetta ad autorizzazione.
Gli impianti pubblicitari sono costituiti dai seguenti tipi:
- insegna d’esercizio (pannello, lettere scatolate, vetrofanie...)
- targa
- preinsegna
- impianto pubblicitario o di propaganda
- cartello stradale
- cassonetto luminoso o non, a pubblicità intercambiabile
- striscione – stendardo
- manufatti per l’affissione di manifesti da parte di privati
- vetrina pubblicitaria
- proiezioni luminose
- monitor televisivi
- segnali turistici e di territorio.
L’insegna di esercizio è la scritta in caratteri alfanumerici, a volte completata da simboli e marchi. È realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura ed è installata nella sede dell'attività a cui si riferisce, se la stessa insiste sopra l'ingresso viene definita cassonetto.
La targa professionale è una particolare insegna di esercizio che identifica la sede di uno studio professionale.
La vetrofania consiste in pellicole adesive riportanti disegni e/o messaggi pubblicitari. Le pellicole hanno un diverso parametro di trasparenza e, se molto estese, possono compromettere il rapporto aeroilluminante (RAI).
L’impianto di pubblicità o propaganda è qualunque manufatto che pubblicizza sia prodotti che attività e che non rientra nelle precedenti definizioni.
La preinsegna è la scritta in caratteri alfanumerici con freccia di orientamento e, a volte, anche da simboli e marchi. È realizzata su un manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su entrambe le facce ed è supportata da un’idonea struttura di sostegno. È finalizzata alla pubblicizzazione e permette di raggiungere con più facilità la sede situata nel raggio di 5 km.
Il cartello è un manufatto monofacciale o bifacciale bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno. È finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici in modo diretto o tramite sovrapposizione di altri elementi, come manifesti, adesivi, ecc.
Il segno orizzontale reclamistico è la riproduzione di scritte in caratteri alfanumerici, simboli e marchi sulla superficie stradale. La riproduzione avviene con pellicole adesive ed è finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
L’impianto pubblicitario di servizio è qualunque manufatto di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus,pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) che possiede uno spazio pubblicitario.
L’impianto di pubblicità o propaganda è qualunque manufatto che pubblicizza sia prodotti che attività e che non rientra nelle precedenti definizioni.
I manufatti devono essere installati e realizzati:
- in modo da garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici
- in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza in modo da tutelare l'incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose
- in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada", di quelle contenute al paragrafo terzo del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e di quelle contenute nel Regolamento comunale
- tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, ecc. in modo da garantire la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità
- in modo da non pregiudicare la staticità dell'edificio
I requisiti specifici tecnici che devono rispettare i mezzi pubblicitari, come le dimensioni, la forma, la luminosità e l'ubicazione consentita, sono stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e dal Regolamento comunale.
Approfondimenti
Per mezzi pubblicitari installati lungo le strade è necessario ottenere l’autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
All'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale(Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada").
All'esterno dei centri abitati la competenza è dell'ente proprietario della strada(Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada").
Quando i manufatti sono inoltre visibili da un'altra strada di un ente diverso, è necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'ente competente (ad esempio ANAS, Ferrovie dello Stato, ecc.).
Se il manufatto è installato su edificio o in area tutelata come bene culturale è necessario ottenere apposita autorizzazione (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 49).
Se il manufatto è installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati da lDecreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 134 è necessario ottenere apposita autorizzazione (Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 153).
È esclusa da questo obbligo l'installazione all'interno dello spazio vetrina o in altra posizione a ciò preordinata, la sostituzione di insegne esistenti autorizzate, con altre delle stesse dimensioni e posizione. L’esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile. (Allegato A, punto A. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31).
Se il mezzo pubblicitario si trova su una tenda parasole sporgente è necessario presentare apposita domanda allo sportello unico edilizia e attività produttive.
L'installazione di pubblicità esterna e pubbliche affissioni è soggetta al pagamento del tributo relativo all'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP).
L’importo del tributo dipende dal tipo di pubblicità, dalla superficie occupata, dal tempo di occupazione e da una serie di altri parametri, quali ad esempio la dimensione del Comune.
Le targhe professionali che identificano la sede dello studio professionale non sono soggette all'imposta pubblicitaria.