Lo striscione e lo stendardo sono elementi realizzati in materiale di qualsiasi natura, non hanno rigidezza né superficie di appoggio e sono esclusivamente finalizzati alla promozione di messaggi pubblicitari. Sono caratterizzati da una particolare lunghezza e devono essere ancorati sia sul lato superiore che su quello inferiore.
L'utilizzo di striscioni e stendardi è ammesso soltanto per promuovere manifestazioni e spettacoli e l'esposizione è limitata al periodo dello svolgimento, alla settimana precedente e alle 24 ore successive agli eventi.
La pubblicità con gli striscioni e gli stendardi è consentita esclusivamente nelle zone indicate dal Piano generale degli impianti di affissione approvato dal Comune.
Per installare striscioni e stendardi pubblicitari occorre ottenere apposita autorizzazione come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 53e dal vigente Regolamento comunale.
In caso di installazione, i manufatti devono essere installati e realizzati:
- in modo da garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici
- in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza in modo da tutelare l'incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose
- in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, di quelle contenute al paragrafo terzo del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e di quelle contenute nel Regolamento comunale
- tenendo conto della natura del terreno, del punto di attacco, della spinta del vento, ecc. in modo da garantire la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità
- in modo da non pregiudicare la staticità dell'edificio.
I requisiti specifici tecnici che devono rispettare i mezzi pubblicitari, come le dimensioni, la forma, la luminosità e l'ubicazione consentita, sono stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, dalle Leggi Regionali in materia dal Regolamento comunale.
Approfondimenti
L'installazione di pubblicità esterna e pubbliche affissioni è soggetta al pagamento del tributo relativo all'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP).
L’importo del tributo dipende dal tipo di pubblicità, dalla superficie occupata, dal tempo di occupazione e da una serie di altri parametri, quali ad esempio la dimensione del Comune.
Le targhe professionali che identificano la sede dello studio professionale non sono soggette all'imposta pubblicitaria.