Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali previsti dalla Legge 20/02/2006, n. 96, art. 6, com. 1.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Se si somministrano alimenti e bevande è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Il Regolamento regionale 24/07/2020, n. 5, art. 6 e la Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 155 definiscono le caratteristiche che devono possedere i locali destinati all'esercizio dell'attività. Il Regolamento regionale 24/07/2020 n. 5, art. 2, com. 3, la Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 156 e art. 157 e il Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 definiscono i requisiti per realizzare correttamente i locali per la preparazione, la somministrazione e la degustazione di pasti, bevande e prodotti aziendali.
Approfondimenti
É necessario possedere il certificato che attesta la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola (Regolamento regionale 24/07/2020, n. 5, art. 3).
Il certificato si ottiene presentando domanda tramite il portale regionale agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco.
Gli operatori agrituristici in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale 24/07/2020, n. 5, art. 5, com. 1 sono tenuti a registrarsi al portale regionale agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco ai sensi del Regolamento regionale 24/07/2020, n. 5, art. 5, com. 4.
In Regione Lombardia crescono le "fattorie sociali" che accompagnano la produzione agricola con attività di carattere sociale, in un’ottica di multifunzionalità. Si tratta di progetti aziendali che offrono forme alternative di welfare partecipativo, territoriale e di prossimità e che aprono nuovi spazi per le imprese agricole.
Alcune aziende già offrono servizi di tipo sociale ma è necessario, per poter beneficiare di eventuali contributi regionali, di un riconoscimento formale. La Legge regionale 12/12/2017, n. 35 e il Regolamento regionale 09/04/2021, n. 4 prevedono l'iscrizione, a seguito di una istruttoria preventiva, in un apposito elenco regionale delle aziende agricole che svolgono attività sociale.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito di Regione Lombardia.
Per l’iscrizione al registro delle fattorie sociali, in relazione alla specifica progettualità, occorre disporre di:
- locali o spazi idonei conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, nonché di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, quest’ultimo assicurato anche con opere provvisionali
- beni strumentali funzionali allo svolgimento delle attività
- adeguate risorse umane opportunamente formate in rapporto al numero degli utenti e alla tipologia dell’attività svolta.
La domanda di iscrizione nel registro deve essere presentata alla struttura della Regione o della Provincia di Sondrio competente e deve essere corredata:
- del progetto sociale, inteso come elaborato nel quale si descrive l’attività sociale da svolgere
- di una copia dell’attestato di partecipazione al corso di formazione
- di un’autocertificazione relativa all’insussistenza di carichi penali pendenti e alla sussistenza dei requisiti necessari
- limitatamente alle fattorie sociali erogative, dell’attestato di frequenza al corso per operatore agrituristico.
A seguito dell’iscrizione nell’elenco delle fattorie sociali, l’operatore di fattoria sociale deve inviare la segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune nel cui territorio si svolge l’attività di agricoltura sociale, che la trasmette alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio.
All'avvio dell'attività occorre comunicare i prezzi minimi e massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono praticare. Per le attività già avviate, nel solo caso di variazioni l’impresa è tenuta, entro il 1° ottobre, a comunicare i prezzi massimi praticati relativamente alle attività svolte validi per l’anno successivo (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 157).
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 e Decreto ministeriale 07/01/2013). Per l’invio delle cosiddette “Schedine Alloggiati” occorre accedere al portale «Alloggiati WEB».
A tal proposito, sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5» permette di:
- semplificare l’adempimento in materia di pubblica sicurezza verso la Questura, tramite la generazione automatica della schedina o del file degli alloggiati che dovrà poi essere caricato nel portale «Alloggiati WEB»
- adempiere agli obblighi nei confronti di ISTAT
- modificare i prezzi per la stampa dei cartellini in piena autonomia.
La registrazione degli ospiti deve essere effettuata entro il 5° giorno del mese successivo.
Nell'ambito del servizio agrituristico della somministrazione pasti e bevande il numero massimo di pasti che l’azienda agrituristica può somministrare nell’arco di un giorno e i giorni di apertura settimanali sono quelli riportati sul certificato di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola.
Il Regolamento regionale 24/07/2020, n. 5, art. 2, com. 5 prevede che queste disposizioni possano essere derogate, pur rispettando il massimo delle venti giornate annue di cui alla Legge regionale 05/12/2008 n. 31, art. 151, com. 5, nei seguenti casi:
- al di fuori delle strutture aziendali, in occasione della partecipazione a sagre, fiere, altre manifestazioni locali o altre iniziative pubbliche o private. Gli eventi programmati devono essere comunicati allo sportello unico delle attività produttive con almeno dieci giorni di anticipo
- all'interno delle strutture aziendali, per le aziende che in base al certificato di connessione possono somministrare fino a centosessanta pasti al giorno o quarantacinque nel caso di utilizzo dell'abitazione e della cucina dell'imprenditore, nel rispetto della ricettività massima consentita dalle strutture aziendali. Gli eventi programmati devono essere comunicati allo sportello unico delle attività produttive con almeno dieci giorni di anticipo
- all'interno delle strutture aziendali nei giorni di apertura non riportati dal certificato di connessione, nel rispetto della ricettività massima consentita dalle strutture aziendali. In questo caso la comunicazione di deroga può essere fatta fino a 48 ore dopo l’evento.