L’attività funebre è il servizio che permette di:
- gestire, su mandato dei familiari, le pratiche amministrative inerenti il decesso
- vendere le casse e altri articoli funebri
- trasportare il cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
Le agenzie funebri sono delle particolari agenzie d'affari che svolgono l’attività sull'intero territorio regionale che gestiscono affari altrui nel settore dell'attività funebre e offrono la propria opera a chiunque ne faccia domanda.
Per svolgere l’attività è necessario:
- possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia
- possedere i requisiti morali di cui al Regolamento regionale 14/06/2022, n. 4, art. 4, com. 2
- designare un direttore tecnico, responsabile dell’attività funebre, per svolgere le pratiche amministrative e la trattazione degli affari (Legge regionale 30/12/2009, n. 33, art. 74, com. 3, let d. Il direttore tecnico deve possedere i requisiti morali previsti dal Regolamento regionale 14/06/2022, n. 4 e i requisiti formativi previsti dal Decreto dirigenziale 15/11/2022, n. 16287.
- scegliere almeno quattro operatori funebri o necrofori come previsto dalla Legge regionale 30/12/2009, n. 33, art. 74. Gli operatori funebri devono possedere i requisiti formativi previsti dal Decreto dirigenziale 15/11/2022, n. 16287 e devono essere assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con chi avvia l'attività. In alternativa possono essere assunti anche attraverso centri di servizio.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
L’attività deve avere (Regolamento regionale 14/06/2022, n. 4):
- una sede commerciale idonea, dedicata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse e articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale
- almeno un'autofunebre conforme al Regolamento regionale 14/06/2022, n. 4, art. 9
- un’adeguata autorimessa conforme al Regolamento regionale 14/06/2022, n. 4.
La sede commerciale e l’autorimessa possono essere acquisite anche attraverso centri di servizio, nel qual caso i contratti continuativi di appalto devono essere di durata non inferiore a un anno.
Approfondimenti
Se si vuole gestire anche sale del commiato è necessario presentare o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la gestione della casa funebre (Legge regionale 30/12/2009, n. 33, art. 70-bis e Regolamento regionale 14/06/2022, n. 4).
Se si vuole gestire anche case funerarie è necessario presentare o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di case funerarie (Legge regionale 30/12/2009, n. 33, art. 74).
Se si vendono bare o altri articoli connessi all'attività funebre è necessario presentare o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Se si disbrigano pratiche inerenti le onoranze funebri è necessario presentare o aver presentato anche comunicazione per agenzia d'affari.
Per aprire ulteriori sedi commerciali è necessario disporre di un incaricato alla trattazione degli affari (Legge regionale 30/12/2009, n. 33, art. 74 e Regolamento regionale 14/06/2022, n. 4). L’incaricato deve possedere gli stessi requisiti formativi previsti dal Decreto dirigenziale 15/11/2022, n. 16287.