La vendita di quotidiani e periodici è la commercializzazione della stampa di quotidiani e delle riviste periodiche esercitata in chioschi-edicola o in locali commerciali.
Sono punti vendita esclusivi gli esercizi che sono previsti nel piano comunale di localizzazione e vendono quotidiani e periodici.
Sono punti vendita non esclusivi gli esercizi, che oltre ad altre merci vendono quotidiani, riviste o entrambi. Sono punti vendita non esclusivi gli esercizi presenti nel Decreto legislativo 24/04/2001, n. 170, art. 2. In questo caso la vendita può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova. In funzione dell’attività svolta, il richiedente deve attestare di possedere la documentazione necessaria rilasciando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
La Direttiva comunitaria 27/12/2006, n. 2006/123/CE stabilisce che le concessioni di suolo pubblico per lo svolgimento del commercio devono avere una durata limitata nel tempo e non possono essere rinnovate automaticamente.
Secondo quanto concordato nell'ambito della Conferenza Stato, Regioni, Enti locali del 16 luglio 2015, le concessioni di suolo pubblico per la rivendita di quotidiani e periodici vengono assegnate attraverso una gara pubblica a partire dal 2017.
I criteri e le modalità per l’assegnazione di aree pubbliche per la rivendita di quotidiani e periodici sono stati approvati con Deliberazione della Giunta regionale 13/06/2016, n. 10/5296.
In Comune di Bergamo …
I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione ivi incluse le bevande preconfezionate e preimbottigliate e prodotti del settore non alimentare, purchè l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici.
Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate, la vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa vigente.
Per ulteriori informazioni, consulta il Piano dei chioschi e delle edicole.