Gestire un accertamento esecutivo: rateizzazione

In Comune di Bergamo …

 Il Regolamento comunale delle Entrate all'art 7 comma 2 dispone che:

Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento di tributi comunali il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:

  • a) Fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  • b) Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  • c) Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; 
  • d) Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  • e) Oltre euro 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili.

 Per importi superiori a euro 15.000,00 la concessione della dilazione è subordinata al deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di pari valore.” 

Per le somme in riscossione ordinaria non è possibile l'emissione di provvedimenti di rateazione.

In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Agenzia Entrate Riscossione.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 09:57.37