La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l'ufficiale dello stato civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi tramite l’esposizione all'albo pretorio online del Comune.
La durata di esposizione della pubblicazione è di otto giorni.
La pubblicazione ha validità dal quarto giorno compiuta la pubblicazione per 180 giorni. Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera come non avvenuta e occorre rifarla.
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Dopo la presentazione della richiesta di pubblicazione dovrà essere redatto il verbale di pubblicazione. I nubendi saranno contattati dopo il controllo della documentazione presentata per fissare un appuntamento.
Nel giorno fissato per la stesura del verbale, sarà necessario, se non già inviati al protocollo, portare i seguenti moduli firmati in maniera autografa:
- dichiarazione della scelta del regime patrimoniale
- procura speciale (nell’attuale situazione di emergenza COVID è obbligatoria la presenza di uno solo dei nubendi che darà incarico all’altra parte di fare richiesta di pubblicazioni in nome e per conto suo)
- richiesta celebrazione matrimonio presso altro Comune (nel caso si scelga un Comune diverso da Bergamo).
Il matrimonio può essere celebrato in una delle sale del Comune di Bergamo, in tal caso, la celebrazione civile ha una durata massima di 30 minuti. La scelta della data e della sala è effettuata con l'Ufficiale di stato civile al momento della sottoscrizione della pubblicazione di matrimonio.
Consulta le sale disponibili per la celebrazione di matrimoni e/o unioni civili. I prezzi delle sale sono indicati con IVA esclusa.
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Casi particolari
- I minorenni che hanno compiuto i sedici anni possono chiedere le pubblicazioni di matrimonio soltanto dopo aver ottenuto dal competente Tribunale dei minorenni l’apposito decreto previsto dall’art. 84 del Codice Civile.
- Le vedove e le divorziate non possono contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Il Tribunale con Decreto può autorizzare (prima dei 300 giorni) il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione dell’art. 3 Legge 898/1970.
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Approfondimento per il matrimonio in Italia di cittadini stranieri
Il nulla osta
Il nulla osta indica che la persona straniera non ha impedimenti a contrarre matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza.
Può essere rilasciato dall'autorità consolare in Italia e, in tal caso, la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente, ad eccezione di quella apposta dai seguenti paesi:
Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.
Per avere maggiori informazioni su come ottenere la legalizzazione della firma presso la Prefettura di Bergamo, consulta il sito.
Il certificato di capacità matrimoniale
I cittadini che sono nati nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 maggio 1980 ( Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia)possono sostituire il nulla osta con un altro documento denominato certificato di capacità matrimoniale che viene rilasciato dall'ufficio di stato civile del Paese di residenza.
Deve contenere l'esatta indicazione dei nomi, cognomi, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e libertà di stato degli sposi (in caso la sposa sia vedova o divorziata anche la data dell'evento) e i nominativi dei rispettivi genitori. Qualora quest'ultimo dato non fosse presente deve essere integrato con un estratto di nascita con indicazione della paternità e della maternità che può essere redatto:
- su modello plurilingue internazionale redatto secondo la Convenzione di Vienna del 08 settembre 1976 se la nascita è avvenuta nei Paesi che hanno aderito (Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia)
- equipollente certificato o atto di nascita con idonea legalizzazione e traduzione.
Matrimonio di cittadini statunitensi
Per i cittadini statunitensi la documentazione da portare sarà:
1. atto notorio ovvero una dichiarazione resa da quattro testimoni che, in ottemperanza alle leggi cui la cittadina o il cittadino è soggetto negli Stati Uniti ed in Italia, non sussistono impedimenti legali al matrimonio.
La dichiarazione può essere resa:
- davanti il Console italiano negli Stati Uniti d'America
- presso la cancelleria del Tribunale o presso un notaio se il cittadino si trova in Italia.
2. dichiarazione giurata resa dalla/dal cittadina/o statunitense dinnanzi al Console degli Stati Uniti d’America in Italia dalla quale risulta che, secondo le leggi cui è soggetta/o negli USA, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.
La dichiarazione dovrà, inoltre, contenere:
- cognome e nome
- luogo di nascita ( con indicazione di Città, Provincia e Stato )
- data di nascita
- cognome e nome del padre
- cognome e nome della madre ( se sposata deve essere indicato il cognome prima del matrimonio)
- stato civile ( le donne divorziate o vedove devono indicare la data del divorzio o del decesso del coniuge)
- residenza ( con indicazione del Comune, Città, Stato)
- cittadinanza
- luogo e data in cui è stata resa la dichiarazione
3. dichiarazione dell'Autorità degli Stati Uniti d'America che ha ricevuto la dichiarazione giurata che certifichi l'identità e la cittadinanza dell'interessata/o
Nota Bene: Le firme dei funzionari delle 2 dichiarazioni devono essere legalizzate in Italia dalla Prefettura
Matrimonio di cittadini australiani
Per i cittadini australiani la documentazione da portare è:
1.dichiarazione giurata resa dalla/dal cittadina/o australiana/o dinnanzi all'autorità consolare australianadalla quale risulta che, secondo le leggi cui è soggetta/o in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.
La dichiarazione dovrà, inoltre, contenere:
- cognome e nome
- luogo di nascita ( con indicazione di Città, Provincia e Stato )
- data di nascita
- cognome e nome del padre
- cognome e nome della madre ( se sposata deve essere indicato il cognome prima del matrimonio)
- stato civile ( le donne divorziate o vedove devono indicare la data del divorzio o del decesso del coniuge)
- residenza ( con indicazione del Comune, Città, Stato)
- cittadinanza
- luogo e data in cui è stata resa la dichiarazione
2. dichiarazione dell'Autorità degli Stati Uniti d'America che ha ricevuto la dichiarazione giurata che certifichi l'identità e la cittadinanza dell'interessata/o
Nota Bene: Le firme dei funzionari delle 2 dichiarazioni devono essere legalizzate in Italia dalla Prefettura
3. Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che in base alle leggi a cui l’interessata/o è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. Qualora questi documenti non fossero disponibili potranno essere sostituiti da un atto notorio ovvero una dichiarazione giurata resa alla presenza di quattro testimoni davanti all’Ufficiale dello Stato Civile italiano.
Matrimonio di cittadini britannici
I cittadini britannici residenti nel Regno Unito, così come precisato dalle circolari del Ministero degli Interni n. del 15/02/2013, n. 6 e del 13/07/2015, n.10, per sposarsi in Italia devono presentare o il nulla osta rilasciato dall'autorità consolare britannica in Italia oppure un certificato di non impedimento rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza e una dichiarazione giurata bilingue resa presso un avvocato o un notaio britannico. Questi ultimi due documenti devono essere muniti di traduzione e legalizzazione tramite Apostille ( Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 ) da apporre sia sull'originale che sulla traduzione.
Matrimonio di cittadini siriani
La Circolare del 24.01.2014 n. 3 del Ministero degli Interni, precisa che i cittadini siriani residenti che intendono contrarre matrimonio in Italia dovranno ottenere il nulla osta al matrimonio dall' Ambasciata di Siria a Vienna
Matrimonio di cittadini svedesi
I cittadini svedesi che vogliono contrarre matrimonio in Italia, se sono residenti in Svezia dovranno ottenere il nulla osta dall’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, in lingua svedese con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato, il quale ne attesterà anche la conformità all’originale.
Se sono residenti in Italia, potranno ottenere il nulla osta dall'Ambasciata svedese in Italia
Matrimonio di cittadini polacchi
Come precisato dal Ministero degli Interni con la circolare del 11 luglio 2015, n. 33 , per il rilascio del nulla osta è competente l'ufficiale di stato civile polacco.
Solo nel caso in cui il cittadino polacco residente all'estero non abbia avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia, oppure sia partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risieda permanentemente all'estero, il certificato deve essere rilasciato dal Console.
Matrimonio di cittadini danesi
I cittadini danesi che intendono contrarre matrimonio in Italia devono richiedere il nulla osta all'autorità d'Anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione effettuata dal traduttore giurato in Danimarca, così come precisato dalla circolare del 31/10/2014, n. 18 del Ministero degli Interni.
Matrimonio di cittadini finlandesi e lituani
Per i cittadini finlandesi e lituani l'autorità competente al rilascio del nulla osta è quella locale, così come precisato dalle circolari del Ministero degli Interni del 17 gennaio 2014, n. 1 e n.2
Matrimonio di cittadini messicani
I cittadini messicani per sposarsi in Italia potranno presentare il certificato di " Constancia de lnexistencia de Registro" che attesta che non risultano registrazioni a nome dell'interessato, così come ha precisato il Ministero degli Interni con la circolare del 22 settembre 2015, n. 11.
Il certificato dovrà essere accompagnato datraduzione e legalizzazione tramite “Apostille” (Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) da apporre sia sull’originale che sulla traduzione.
Matrimonio di cittadini norvegesi
I cittadini norvegesi per sposarsi in Italia devono produrre il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con Apostille (Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).
Matrimonio del rifugiato politico
Anche un rifugiato politico può contrarre matrimonio in Italia. Per farlo, in sostituzione del nulla osta, potrà presentare una dichiarazione rilasciata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR) che la rilascia ai rifugiati riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
La richiesta all’UNHCR deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
- Un atto notorio (in originale) firmato da non più di sei mesi: l’interessato può recarsi in Tribunale e dichiarare sotto la propria responsabilità, alla presenza di due testimoni, il proprio stato libero; oppure due persone (definite “attestanti”) possono dichiarare davanti ad un notaio che la persona interessata ha i requisiti per sposarsi. In alternativa, gli stessi concetti possono essere espressi in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata dall’ufficiale di stato civile o dal notaio;
- Copia della decisione di riconoscimento dello status di rifugiato;
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- Copia di un documento valido del futuro coniuge.