Il decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:
- interventi in materia di turismo
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
La norma nazionale dà facoltà alle amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.
L'imposta di soggiorno della città di Bergamo è stata istituita con Deliberazione del Consiglio comunale 12/12/2011, n. 213 e decorre dal 01/01/2012. Consulta la VIII stesura del Regolamento comunale 12/12/2011, n. 103.
Presupposto dell'imposta è il pernottamento (a persona per notte) nelle strutture ricettive, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, ubicati nel territorio del Comune di Bergamo.
Approfondimenti
L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di Bergamo, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, ubicati nel territorio del Comune di Bergamo.
L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è quantificata nella misura del 6% sul costo del pernottamento comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi con il limite di massimo 5,00 € a persona.
Alcuni esempi di calcolo:
Costo della camera o alloggio al netto di IVA | Ospiti | Costo del pernotto a persona | PCT | Importo a ospite | Importo totale |
150,00 € | 1 | 150,00 € | 6,0% | 5,00 € | 5,00 € |
150,00 € | 2 | 75,00 € | 6,0% | 4,50 € | 9,00 € |
150,00 € | 3 | 50,00 € | 6,0% | 3,00 € | 9,00 € |
150,00 € | 4 | 37,50 € | 6,0% | 2,25 € | 9,00 € |
L'imposta di soggiorno è applicata fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
Formula calcolo imposta di soggiorno per pernottamento ad ospite:
(Costo della camera o alloggio/numero ospiti)*6% con il limite massimo di 5,00 €.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori
b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore
c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente
d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente
e) gli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria), nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
f) le guide turistiche professionali legalmente riconosciute
g) gli accompagnatori di gruppi organizzati, nella misura di uno ogni venticinque soggetti paganti l’imposta di soggiorno e i docenti accompagnatori in servizio durante visite d’istruzione scolastica, nella misura di uno ogni quindici minori accompagnati
h) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex Legge 05/02/1992, n. 104 e relativo accompagnatore
i) i pernottamenti effettuati presso gli “Ostelli della gioventù” così come definiti dalla legge regionale in materia di turismo.
L’esenzione di cui ai punti b), c), d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta di soggiorno, dovuta, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:
- tramite bollettino di C/C postale n. 1005216641 intestato a "Comune di Bergamo - Imposta di soggiorno - servizio tesoreria"
- tramite bonifico bancario sul conto postale IBAN IT 66 S 07601 11100 001005216641 intestato a "Comune di Bergamo - Imposta di soggiorno - servizio tesoreria"
- tramite il sistema PagoPA accedendo al portale TouristTax.
Il gestore della struttura ricettiva dichiara, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti con indicazione del tipo d’esenzione.
La dichiarazione può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata a protocollo@cert.comune.bergamo.it oppure utilizzando il servizio di dichiarazione online TouristTax.
Con il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2022 è stato approvato il modello e le istruzioni per l'inoltro telematico all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2022 della dichiarazione annuale dell'Imposta di Soggiorno per gli anni 2020 e 2021.
La dichiarazione dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Sul portale del dipartimento delle finanze è possibile scaricare il modello e le specifiche tecniche.
Si precisa che nella sezione Dati della struttura ricettiva, nel campo Imposta applicata a notte, le istruzioni riportano:
"Il campo - Imposta applicata a notte - deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non è accettata avvisando l’utente. Nel caso in cui, nel trimestre di interesse, siano state applicate più tariffe si possono riportare fino a tre tariffe diverse, separate da un punto e virgola".
Considerato che l'importo da corrispondere è in percentuale rispetto al prezzo versato per il pernottamento, nel campo 3 Numero presenze a tariffa ordinaria é possibile inserire il totale dei pernottamenti paganti avuti nel trimestre e nel campo 1 Imposta applicata a notte la semplice media aritmetica tra il totale riscosso e il numero dei pernottamenti pagati nel trimestre (ad esempio, se nel primo trimestre la struttura ha avuto un incasso di 1000 euro e 500 pernottamenti paganti, nel campo 1 andrà ad inserire importo 2 euro), e nella sezione Versamenti, oltre agli estremi dei versamenti effettuati, è da inserire anche la relativa data di esecuzione e l'importo.
Sulla base degli aggiornamenti al regolamento per l'imposta di soggiorno, a decorrere dal 1° agosto 2023, saranno esenti dall'imposta di soggiorno:
- i pernottamenti presso "ostelli della gioventù"
- i docenti accompagnatori in servizio durante visite d'istruzione scolastica, nella misura di uno ogni quindici minori accompagnati
- gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano per esigenze di servizio.
Per le altre strutture, l'importo del tributo rimane al 6% del costo e prevede un limite massimo di 5 euro a persona per pernottamento.