Liste elettorali

Ordinarie

L’iscrizione nelle liste elettorali ordinarie permette ai cittadini italiani residenti in ciascun comune (o iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero tenuta in ciascun comune) di esercitare il diritto di voto attivo o passivo in occasione di consultazioni elettorali o il diritto di sottoscrizioni per referendum o iniziative popolari per progetti di legge.

Vengono aggiornate d’ufficio, cioè senza il bisogno di istanza personale, secondo i calendari stabiliti dalla normativa vigente (revisioni ordinarie) o in prossimità di consultazioni elettorali (revisioni straordinarie) in base alle segnalazioni di variazioni da parte dell’ufficio d’anagrafe o di stato civile o di organi giudiziari e questure.

Hanno diritto all’iscrizione nelle liste elettorali ordinarie i cittadini maggiorenni che non siano incorsi in condizioni quali sorveglianza speciale per motivi di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni o province, obbligo di soggiorno nel comune di residenza, misure di sicurezza detentive, libertà vigilata, interdizione perpetua o temporanea.

Normativa: Decreto del Presidente della Repubblica del 20/03/1967, n. 223

Liste elettorali aggiunte per comunitari residenti

I cittadini comunitari residenti in ciascun comune possono chiedere l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per:

  • esercitare il diritto di voto solo per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale ed eventualmente dei Consigli circoscrizionali (1)
  • esercitare il diritto di voto (solo in Italia e non più nel paese d’origine) per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia nel Parlamento Europeo (2).

Ogni altro aggiornamento avviene d’ufficio secondo le disposizioni e la tempistica previste per le liste ordinarie (a parte la cancellazione che può essere richiesta personalmente).

Normativa: Decreto Legislativo del 12/04/1996, n. 197 - Decreto Legge del 24/06/1994, n. 408

Liste elettorali aggiunte per cittadini italiani emigrati in determinate province

I cittadini italiani che emigrano in comuni delle province di Trento e Bolzano o nella regione della Valle d’Aosta vengono iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di emigrazione per poter esercitare il diritto di voto per l’elezione dei Consigli regionali e provinciali (e comunali per la provincia di Bolzano) fino al compimento del periodo (quattro anni per Bolzano, un anno per Trento e Aosta) di residenza ininterrotta in quei comuni.

Normativa: Decreto Legislativo del 18/12/2002, n. 309Decreto Legislativo del 22/04/1994, n. 320