Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico devono comunicare la coabitazione nell'alloggio di persone per necessità di assistenza all'assegnatario o a componenti del nucleo familiare.
La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro o del cambio dell’alloggio.
È ammessa la coabitazione di persone legate da vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, per assistere l’assegnatario o un componente familiare con disabilità pari o superiore al 66% o con grave handicap o patologia gravemente invalidante accertati dalla competente autorità.
È ammessa inoltre la coabitazione di persone terze rispetto al nucleo familiare assegnatario che prestano regolare attività lavorativa di assistenza a componenti del medesimo nucleo familiare.
Se la coabitazione comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza, l'ente proprietario, che può eventualmente avvalersi della collaborazione di un ente gestore ad esempio le ALER, dichiara la decadenza dall'assegnazione del nucleo assegnatario.
Il venire meno della necessità di assistenza comporta la cessazione della coabitazione.
In Comune di Bergamo …
La comunicazione va fatta direttamente a MM S.p.A.
Chiama il numero verde 800 714007.