L'autorizzazione congiunta paesaggistica, idrogeologica, forestale consente di ottenere un unico provvedimento autorizzativo necessario per opere interventi che necessitano:
- il rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata o ordinaria (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146, com. 2 e 9 e Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 8, com. 1)
- il rilascio di accertamento di compatibilità paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167)
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43)
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43)
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo in subdelega (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43).
Approfondimenti
Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".
L'autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare al rilascio al permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l'intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146).
L’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento ordinario oppure un procedimento in forma semplificata a seconda dell'entità dell'intervento:
- il procedimento ordinario dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146
- il procedimento in forma semplificata dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 per gli interventi di lieve entità elencati nell'Allegato B del decreto stesso.
Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica se sono stati realizzati lavori (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e 181):
- in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
- che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
- comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).
Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.
Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.
Occorre ottenere l'autorizzazione forestale per ogni intervento artificiale che elimina la vegetazione esistente oppure asporta o modifica il suolo forestale per utilizzarlo in modo diverso. La trasformazione del bosco comprende ogni intervento artificiale che elimina la vegetazione esistente oppure asporta o modifica il suolo forestale per utilizzarlo in modo diverso da quello forestale (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43). Con la “trasformazione del bosco” cambia dunque la destinazione d’uso dell’area.
Non sono considerati interventi di "trasformazione del bosco":
- tagli a raso e di utilizzazione
- interventi selvicolturali che osservano le norme forestali
- interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non alterano permanentemente lo stato dei luoghi con costruzioni edilizie e che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio.
Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia, dalle Comunità Montane e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza.
L'autorizzazione ha validità di tre anni.
Ogni volta che si chiede il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco occorre ottenere congiuntamente anche l'autorizzazione paesaggistica.
In terreni gravati da vincolo idrogeologico è necessario ottenere l'autorizzazione per la trasformazione d’uso del suolo (Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267, art. 2).
Se l'intervento non comporta anche disboscamento o mutamenti di destinazione d’uso di terreno boscato, l'autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo è rilasciata in "subdelega" dai Comuni dove ricadono le seguenti opere (Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267, art. 7 e Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 44, com. 3):
- interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al 50% dell’esistente e comunque non superiori a 200 m²
- posa in opera di cartelli e recinzioni
- posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate, linee elettriche di tensione non superiore a 15 kV, linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas, serbatoi interrati comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 m³
- interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 m³, di sistemazione idraulica-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.
Se è previsto un intervento edilizio o un intervento di trasformazione d'uso del bosco, i relativi titoli abilitativi sostituiscono l'autorizzazione per la trasformazione d'uso del suolo.
Per le trasformazioni che ricadono nell'ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6 la conformità alla componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) è certificata da un tecnico abilitato (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 44, com. 2 e 2-bis).