La normativa relativa alla tutela della maternità è racchiusa nel decreto legislativo del 26/03/2001, n. 151, Testo unico sulla maternità e paternità.
Approfondimenti
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.
Il Testo unico sulla maternità e paternità regolamenta all'art. 16 la fruizione del congedo di maternità stabilendo che può essere usufruito nelle seguenti modalità:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto
- durante i tre mesi dopo il parto
Se il parto avviene prima della data presunta si usufruisce ugualmente del periodo di astensione previsto, aggiungendo i giorni non goduti a quelli post partum, mentre se il parto avviene dopo la data presunta si continuerà ad usufruire dei giorni di congedo fino alla data effettiva del parto anche quando la somma dei giorni usufruiti supera i 5 mesi concessi dalla norma.
È possibile usufruire del congedo un mese prima e quattro dopo il parto e un'ulteriore flessibilità è stata concessa dalla legge del 30/12/2018, n. 145, legge di bilancio 2019, che consente alla dipendente di lavorare fino al giorno prima previsto per il parto e di usufruire dei cinque mesi di astensione esclusivamente dopo il parto, a condizione che il medico specialista del sistema sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro certifichino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della madre e del nascituro.
Nel triste caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione o di morte del bambino alla nascita o durante il periodo di congedo, lo stesso può essere interrotto su richiesta della lavoratrice, con un preavviso di dieci giorni e sempre che il medico specialista del servizio sanitario nazionale e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che il rientro non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice.
È bene, infine, ricordare che l'art. 9 del testo unico vieta di adibire, durante tutto il periodo della gravidanza, il personale femminile a lavori faticosi, di sollevamento pesi o comunque pericolosi compreso il lavoro operativo delle dipendenti del corpo di polizia municipale.
Durante tutto il periodo di congedo obbligatorio è prevista un'indennità pari al 100% della retribuzione mensile e il periodo è computato ai fini della pensione.
Il Decreto Legislativo del 30 giugno 2022, n. 105, con l'art 27 bis ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio che è pari a 10 giorni lavorativi anche non consecutivi (sono esclusi i sabati, le domeniche, giorni di riposo e i giorni festivi) , retribuiti al 100% e non frazionabili ad ore.
Il congedo di paternità non riduce le ferie e si può fruire dai 2 mesi precedenti la data presunta parto ed entro i 5 mesi successivi al parto anche durante il congedo maternità della madre.
In caso di parto plurimo il congedo viene aumentato a 20 gg lavorativi.
Il lavoratore padre deve comunicare, utilizzando l’apposito modello telematico del portale, i giorni in cui intende fruire del congedo con un anticipo non minore di 5 giorni.
La norma consente anche al padre di usufruire di tutto il congedo obbligatorio o di quello che non ha usufruito la madre in casi eccezionali quali:
- morte o grave infermità della madre
- abbandono del minore da parte della madre
- affidamento esclusivo del minore
Durante tutto il periodo di congedo obbligatorio è prevista un'indennità pari al 100% della retribuzione mensile e il periodo è computato ai fini della pensione.
Per congedo parentale si intende il periodo di astensione dal lavoro facoltativo di cui possono godere i genitori, nei primi dodici anni di vita di ogni figlio, retribuito al 30% (rimane il diritto dei primi 30 giorni retribuiti al 100% per il dipendente pubblico) per un massimo di 9 mesi totali fra entrambi i genitori, fruibili come segue:
- 3 mesi usufruibili dalla madre, non trasferibili
- 3 mesi usufruibili dal padre, non trasferibili
- 3 mesi in alternativa fra mamma e papà
N.B. La madre o, in alternativa, il padre che hanno terminato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023 possono usufruire nell'anno 2024 di un ulteriore mese retribuito all'80%. Se l'ulteriore mese sarà usufruito nell'anno 2025 sarà retribuito al 60%.
Tali periodi non comportano riduzione ferie.
Il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria, in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero.
Nel caso di minori con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la madre o, in alternativa, il padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore
Il genitore che intende usufruire del congedo parentale, è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a dare un preavviso al datore di lavoro non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Se il congedo è richiesto su base oraria il preavviso è di due giorni.
Alle lavoratrici che abbiano adottato un minore spetta per un periodo di 5 mesi il congedo di maternità.
In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
In caso di adozione internazionale può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
Il congedo non richiesto dalla lavoratrice può essere usufruito dal lavoratore; l'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore.
Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
Anche il congedo parentale spetta nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
L'indennità pari al 30% della retribuzione spetta fino al sesto anno dall'ingresso del minore in famiglia.