Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano, anche on line, le attività di:
- produzione
- organizzazione
- intermediazione
- prenotazione
- vendita di biglietti di viaggi e soggiorni.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere affidata a un direttore tecnico.
Ai sensi della Legge (Regione Lombardia) 01-10-2015, n. 27, art. 63, com. 4, i direttori tecnici iscritti nell’abrogato registro regionale come da ultimo approvato con Deliberazione della giunta regionale 31/08/2021, n. 11616, possono continuare ad esercitare la professione sul territorio della Regione Lombardia e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggio.
I soggetti abilitati alla professione sulla base della nuova procedura definita con Deliberazione della Giunta regionale 28/03/2022, n. 11/6185 in seguito all’emanazione del Decreto ministeriale 05/08/2021, possono esercitare la professione sull’intero territorio nazionale e non sono soggetti a vincolo di esclusività per una sola agenzia di viaggio.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Se l’attività viene svolta on line non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
La denominazione di un'agenzia di viaggio e turismo non deve essere uguale o simile alla denominazione di un'altra agenzia operante sul territorio nazionale e non è consentito, inoltre, adottare denominazioni di Comuni, di Province o di Regioni italiane.
Sul portale www.infotrav.it sono elencate tutte le denominazioni assunte dalle agenzia di viaggio già attive.
Prima di avviare l'attività o cambiare denominazione, è necessario presentare apposita richiesta al SUAP, che procederà con la prenotazione su portale www.infotrav.it. La denominazione richiesta non potrà essere utilizzata qualora, entro 90 giorni dalla data di prenotazione, non sia stata presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o per la variazione della denominazione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.
Le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti verso i clienti (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 61).
L'agenzia deve inoltre inviare entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata per l'anno successivo.
Con Circolare regionale 01/02/2017, Regione Lombardia ha evidenziato le garanzie (obbligatorie) che rappresentano un requisito fondamentale per l'esercizio di questa specifica attività:
- polizza di responsabilità civile a favore del turista (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 61)
- polizza assicurativa, adesione a un fondo o garanzia bancaria che garantisca - in caso di insolvenza o fallimento di intermediario/organizzatore, il rimborso del presso versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del cliente stesso (Decreto legislativo 23/05/2011, n. 79, art. 50, com. 2).
L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività autonoma ma a comunicazione al SUAP dove sono collocati i locali in cui viene svolta l'attività e al SUAP a cui è stata inviata la segnalazione certificata di inizio attività dell'agenzia principale (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 58). In questo caso non è necessario nominare un nuovo direttore tecnico.
In Comune di Bergamo …
Chiarimenti circa i requisiti soggettivi
I direttori tecnici iscritti nell’abrogato registro regionale come da Delibera della Giunta Regionale del del 31/08/2021, n. 11616 , possono continuare ad esercitare la professione sul territorio Regione Lombardia e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggio.
I soggetti abilitati alla professione sulla base della nuova procedura definita con Delibera della Giunta Regionale del 28 marzo 2022 n. 6185 in seguito all’emanazione del Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2022 n. 1432, possono esercitare la professione sull’intero territorio nazionale e non sono soggetti a vincolo di esclusività per una sola agenzia di viaggio