I gas tossici sono sostanze che si trovano allo stato gassoso o che devono passare allo stato di gas o di vapore per essere utilizzate, adoperate in ragione del loro potere tossico oppure riconosciute pericolose per la sicurezza ed incolumità pubblica anche se utilizzate per scopi diversi da quelli dipendenti dalle loro proprietà tossiche (Regio Decreto 09/01/1927, n. 147, art. 1).
Per l'impiego di gas tossici (ovvero l'utilizzo, la custodia e la conservazione) occorre possedere apposta autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 58).
I gas tossici possono essere acquistati solo da soggetti autorizzati alla custodia, alla conservazione o al trasporto oppure in possesso di un certificato di acquisto che, nei Comuni dove non sono presenti la Questura o il Commissariato di pubblica sicurezza, viene rilasciato dal SUAP previo parere dell'autorità sanitaria competente come previsto dal Regio Decreto 09/01/1927, n. 147, artt. 55 e 56.
Le imprese prive di autorizzazione allo stoccaggio di gas tossici possono acquistare e utilizzare solo i quantitativi necessari per le lavorazioni e ogni singola quantità acquistata deve essere totalmente utilizzata nella giornata lavorativa di acquisto.
L'impiego di gas tossici richiede il possesso di una patente di abilitazione (Regio Decreto 09/01/1927, n. 147, art. 26). Il rilascio della patente è subordinato al conseguimento di un certificato di idoneità che prevede il superamento di un apposito esame. La patente ha validità 5 anni e alla scadenza occorre chiedere il rinnovo.