Consegnare oggetti smarriti e rinvenuti sul territorio

Consegnare oggetti smarriti e rinvenuti sul territorio

Il Comune riceve e custodisce gli oggetti smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario ritrovati dai cittadini, dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio all'interno del territorio comunale.

Periodicamente viene reso pubblico attraverso l'affissione all'albo pretorio sul sito del Comune di Bergamo, l'elenco degli oggetti pervenuti all'ufficio e per i quali non è stato rintracciato il proprietario. È stata realizzata una pagina Facebook della Polizia Locale.

Gli oggetti consegnati rimangono custoditi per un anno, a partire dall'ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento, in base alla tipologia di bene e dello spazio disponibile: se l'oggetto è deperibile, il Comune decide immediatamente dove e a chi destinarlo.

Il Comune non ha alcun obbligo di manutenzione o riparazione degli oggetti smarriti durante il loro periodo di custodia.

Approfondimenti

Ritrovamento dell'oggetto

Chi ritrova l'oggetto deve presentarsi personalmente presso il comando di Polizia Locale portando con sé un documento d'identità e descrivere dettagliatamente:

  • l'oggetto ritrovato
  • l'ora, la data, il luogo e le circostanze del ritrovamento.

Il Comune, al momento del ritiro degli oggetti ritrovati:

  • verifica gli oggetti
  • rilascia un verbale di consegna ai ritrovatori
  • trattiene una copia del verbale che contiene la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio non hanno titolo all'acquisizione della proprietà dei beni rinvenuti, nell'ambito dello svolgimento delle loro mansioni/attività.

Restituzione dell'oggetto

Il Comune restituisce gli oggetti smarriti al proprietario, solo nei giorni di apertura e previo appuntamento, purché dimostri di esserne il proprietario presentando la denuncia resa presso le Autorità di pubblica sicurezza o attraverso una descrizione dettagliata e particolareggiata dell'oggetto.

Se la custodia degli oggetti smarriti comporta un costo per il Comune, quando l'oggetto è riconsegnato al proprietario o al ritrovatore potrà essere chiesto il rimborso della spesa.

Se il ritrovatore lo chiede, il proprietario deve inoltre pagare a titolo di premio un decimo della somma o del prezzo dell'oggetto ritrovato. Se tale somma o prezzo eccede 5,16 €, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se l'oggetto non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice.

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio senza che si presenti il proprietario, l'oggetto appartiene a chi l'ha ritrovato.
Se il proprietario o il ritrovatore non reclamano l'oggetto, questo diviene di proprietà del Comune che potrà:

  • utilizzarlo per fini istituzionali
  • cederlo ad associazioni
  • alienarlo.

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Uffici comunali
Io sono: Cittadino attivo

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 20/09/2024 12:57.02