In occasione di particolari ricorrenze e festività locali è tradizione popolare culturale l’accensione del falò tradizionale o fuoco epifanico. Tale accensione:
- consiste in un grande fuoco che viene acceso all’aperto e che viene controllato nel suo sviluppo;
- deve essere autorizzata ai sensi del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 57 dal commissariato di pubblica sicurezza o, nei Comuni sprovvisti, dal sindaco, che ne riconosce preventivamente la necessaria attinenza.
Per svolgere l’attività si devono rispettare le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
L’area circostante il falò dovrà essere opportunamente segnalata, delimitata.
L’organizzatore dovrà impedire l’accesso da parte dei non addetti e garantire condizioni di sicurezza.
I materiali incombusti rimasti sull’area dopo la manifestazione dovranno essere smaltiti ai sensi delle vigenti leggi in materia.
Al termine della manifestazione l’intera area in oggetto dovrà essere bonificata.
Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
Se l'attività occupa suolo privato è necessario possedere il nulla osta firmato dal proprietario dell'area che attesta la disponibilità dei luoghi occupati.