Realizzare o modificare impianti radioelettrici

Impianti radioelettrici - Procedimento autorizzativo

L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie l'installazione di:

  • torri
  • tralicci
  • impianti radio-trasmittenti
  • ripetitori di servizi di comunicazione elettronica
  • stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate

viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui la Legge 22/02/2001, n. 36, art. 14  della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge 22/02/2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione.

Approfondimenti

Quando presentare procedimento autorizzativo

L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione

Quando presentare procedimento abilitativo (SCIA)

Nel caso di installazione di impianti, nonché le modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali.

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi dal Decreto Legislativo 01/09/2003, n. 259, art. 87nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali.

Quando presentare procedimento autocertificato

Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli  della Legge 22/02/2001, n. 36, art. 14 - le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti del Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 87-bis, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 Watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 m².

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 m e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 m², è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi del Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.

Quando comunicare la variazione o la disattivazione dell'impianto

Nel caso di cessione o trasferimento a qualsiasi titolo di un impianto pre esistente è necessario comunicare la variazione di titolarità all'Amministrazione competente e all'ARPA, entro 30 giorni, come previsto dall'articolo 7, comma 2 della Legge Regionale 11/05/2001, n. 11 e s.m.i.

Nel caso di cessazione e rimozione di un impianto pre esistente è necessario comunicare la disattivazione dell'impianto all'Amministrazione competente e all'ARPA entro 30 giorni, come previsto dall'articolo 7, comma 3 della Legge Regionale 11/05/2001, n. 11 e s.m.i..

Piano di localizzazione

Il piano di localizzazione, previsto dalla Legge regionale 11/05/2001, n. 11, art. 4 - Livelli di pianificazione “Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”, è lo strumento finalizzato, alla pianificazione delle installazioni degli impianti di radio telecomunicazioni sul territorio comunale ed è volto al controllo e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico degli stessi.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:44.51