Le manifestazioni temporanee di particolare rilevanza, o interesse pubblico, nonché quelle organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale tramite i propri uffici/servizi, potranno essere autorizzate in deroga alle procedure di cui sopra, previa deliberazione della Giunta comunale.
La suddetta deliberazione nel riconoscere l’interesse pubblico o la rilevanza della manifestazione medesima, ne stabilisce i requisiti e le condizioni di svolgimento, la durata, gli orari e gli eventuali limiti in deroga. Le disposizioni del presente comma sono estese alle iniziative straordinarie (Festival, ecc.) organizzate dagli spazi giovanili del Comune di Bergamo e dai gestori degli spazi estivi di cui al successivo art. 3.4.
La conclusione del procedimento avviene con provvedimento espresso da parte del dirigente proponente la deliberazione che autorizza la manifestazione da parte della Giunta comunale, in conformità alle indicazioni espresse dalla Giunta.