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Ricoprire l'incarico di scrutatrice/scrutatore o di presidente di seggio ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025

Manifestare la disponibilità a svolgere l'incarico di presidente di seggio o scrutatore al referendum, compensi, nomine e cause di esclusione

Descrizione

In vista delle prossime consultazioni consultazioni referendarie che si terranno l’8 e il 9 giugno 2025,  le elettrici e gli elettori possono dare la disponibilità per:

scrutatrice o scrutatore di seggio

Le elettrici e gli elettori regolarmente iscritte/i all’Albo comunale scrutatori possono comunicare preliminarmente la propria effettiva disponibilità a ricoprire il ruolo tramite la domanda telematica, entro domenica 11 maggio 2025.

Le elettrici e gli elettori non iscritti all’Albo, ovvero che non abbiano presentato domanda entro lo scorso 30 novembre 2024, ma che siano comunque interessate/i a ricoprire il ruolo, sono invitate/e a presentare la domanda telematica Iscrizione all'albo degli scrutatori, in quanto le domande verranno utilizzate per la formazione di un elenco aggiuntivo da utilizzare per il subentro nell'esercizio delle funzioni di scrutatrici/tori in caso di mancanza di sufficienti disponibilità tra gli iscritti all’Albo.

presidente di seggio

Le elettrici e gli elettori regolarmente iscritte/i all’Albo comunale dei presidenti di seggio possono comunicare preliminarmente la propria effettiva disponibilità a ricoprire il ruolo tramite la domanda telematica, entro venerdì 6 giugno 2025.

La competenza esclusiva delle nomine è della Corte d’Appello di Brescia. Le/gli iscritte/i che comunicheranno la loro disponibilità entreranno in un elenco di nominativi da proporre per le sostituzioni in caso di eventuali rinunce.  
Coloro che non sono iscritti all’Albo, ovvero che non abbiano presentato domanda entro lo scorso 31 ottobre 2024, ma che siano comunque interessate/i a ricoprire il ruolo, sono invitate/i a presentare la domanda telematica di Iscrizione all'albo dei presidenti di seggio, in quanto le domande verranno utilizzate per la formazione di un elenco aggiuntivo da utilizzare per il subentro nell'esercizio delle funzioni di presidente in caso di mancanza di sufficienti disponibilità tra gli iscritti all’Albo.

Approfondimenti

Le comunicazioni di disponibilità, ricevute dall'ufficio elettorale, saranno valutate dalla Commissione Elettorale comunale ai fini della nomina effettiva quale componente dei seggi elettorali. La Commissione terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della comunicazione di disponibilità, nonché della preferenza espressa in merito al seggio (compatibilmente con le esigenze organizzative).
La riunione della Commissione Elettorale comunale si svolgerà, in seduta pubblica, giovedì 15 maggio ore 17:30 presso lo Sportello Polifunzionale sito al piano terra di Palazzo Uffici, piazza G. Matteotti 3.
 

Le nomine da parte della Commissione Elettorale comunale verranno notificate a mezzo PEC a coloro che avranno indicato il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) quale domicilio digitale registrato all’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD).
Il Comune di Bergamo offre a tutte/i le/i cittadine/i maggiorenni la possibilità di attivare gratuitamente la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) con dominio BergamoFacile.it. Leggi come fare nella pagina informativa BergamoFacile.it.
Per gli altri, resta la tradizionale notifica consegnata direttamente presso il proprio indirizzo di residenza da un messo comunale.

Le cause di esclusione dalle funzioni di scrutatrice/ore di seggio, previste dalla Legge 23/03/1956, n. 136, art. 10, sono le seguenti:

  • i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti
  • gli appartenenti alle Forze armate in servizio
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La nomina delle e dei presidenti di seggio è effettuata con decreto dal Presidente della Corte d'Appello tra le persone iscritte all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale.

Per ogni effetto di legge, la/il presidente di seggio è considerato pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni. La/il presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'Appello attraverso un messo notificatore almeno venti giorni prima della data delle elezioni. L'incarico di presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali.

La/il presidente di seggio nominata/o può chiedere di essere esonerata/o dall'incarico e sostituita/o esclusivamente per gravi motivi:

  • ragioni salute certificati dalla competente ATS
  • per particolari esigenze lavorative (per esempio attività all'estero) certificate dal datore di lavoro
  • nel caso di situazioni di incompatibilità previste dalla legge (militari, dipendenti F.S., Poste, etc.) o astensione obbligatoria dal lavoro (lavoratrici madri).

Qualora la/il presidente di seggio nominata/o dalla Corte di Appello sia impossibilitata/o a svolgere l'incarico, la rinuncia deve essere immediatamente comunicata al comune riconsegnando l’originale del decreto di nomina unitamente alla documentazione che giustifica l’impedimento, in modo consentire una tempestiva sostituzione da parte del Presidente della Corte di Appello.
Entro le quarantotto ore precedenti le elezioni, in caso di sostituzioni per impedimento, provvede il Comune alle sostituzioni.

Le cause di esclusione dalle funzioni di presidente di seggio previste dalla Legge 23/03/1956, n. 136, art. 10 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957 n. 361, art. 38 sono le seguenti:

  • coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età
  • i dipendenti del Ministero dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Non sono ancora state stabilite le giornate formative dedicate ai presidenti di seggio.

Non sono ancora stati stabiliti gli importi per il lavoro svolto da presidenti e scrutatori.

Gli onorari, essendo forfetari per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, sono dovuti per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Laddove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario sarà ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Le/i presidenti e le/gli scrutatrici/ori dovranno rendersi disponibili:

  • sabato 7 giugno dalle ore 16:00 sino a completamento delle operazioni preliminari alle votazioni
  • domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00 per le operazioni di voto
  • lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 15:00 per le operazioni di voto, poi a seguire senza interruzione per le immediate operazioni di scrutinio, sino alla loro conclusione.

I presidenti e gli scrutatori dei seggi speciali non prendono parte alle operazioni di scrutinio delle schede, pertanto termineranno il loro servizio entro le ore 15:00 di lunedì 9 giugno

Tutti i lavoratori e le lavoratrici che vengono chiamati/e ad espletare funzioni presso i seggi elettorali (in qualità di presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo), hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali. (Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, art. 119;  legge 21 marzo 1990,n. 53; legge 29 gennaio 1992, n. 69)

I giorni lavorativi trascorsi al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato; i giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio, il sabato nella settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita (la rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore).

In base ai principi in tema di riposo settimanale, il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio. In base alla sentenza della Cassazione del 19 settembre 2001 n. 11830, anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.

In sintesi:

  • le giornate trascorse al seggio, coincidenti con l’orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;

  • per i giorni festivi (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto ad usufruire di altrettante giornate di riposo compensativo (ovvero di ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile);

  • per operazioni di scrutinio che si protraggono (anche solo per poche ore) oltre la mezzanotte del lunedì, i lavoratori hanno diritto di assentarsi per l’intera giornata lavorativa del martedì e spetta loro l’intera retribuzione.

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