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Ordinanza divieto detenzione dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti, di articoli pirotecnici, di bevande in contenitori di vetro o metallo in occasione della manifestazione "Capodanno 2026"

Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 e alle ore 06:00 del 1° gennaio 2026

Descrizione

É stata pubblicata l'ordinanza Sindacale 23/12/2025, n. 14 che prevede:

  • il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o metallo
  • il divieto di detenere, all’interno dell’area sopra indicata, bevande in contenitori in vetro o metallo
  • il divieto di detenere dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti, di articoli pirotecnici destinati a fini di svago
  • che tutte le bevande siano servite in bicchieri preferibilmente di materiale riciclabile o di plastica a perdere e non in vetro o metallo. Nei pubblici esercizi, con le sole caratteristiche dei ristoranti, è consentito la somministrazione in bicchieri di vetro purché questo avvenga contestualmente al consumo immediato di alimenti e solamente all’interno dei locali adibiti alla somministrazione
  • che le bottiglie in plastica possano essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura

dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 e alle ore 06:00 del 1° gennaio 2026 nelle vie:

  • via Bonomelli
  • via Paglia, tratto compreso fra le vie Bonomelli e Paleocapa
  • via Novelli
  • via Paleocapa, tratto compreso fra le vie Paglia a Papa Giovanni
  • viale Papa Giovanni XXIII°
  • via San Francesco d’Assisi
  • via Maj, tratto compreso fra le vie Papa Giovanni e Maffei
  • via Foro Boario
  • via Bono, tratto compreso fra le vie Bonomelli e Fantoni
  • via Lussana
  • piazzale Alpini
  • piazzale Marconi.

Si avverte che:
A tutela della comune incolumità degli avventori, saranno predisposti controlli ai varchi di filtraggio/ingresso all’area dell’evento effettuati da stewards così come indicato nella relazione tecnica descrittiva del piano di sicurezza.

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di 500,00 € con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di 333,33 €.

Il presente provvedimento ha validità dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 e alle ore 06:00 del 1° gennaio 2026.

Il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento.

Ultimo aggiornamento: 23/12/2025