Rilascio copie integrali atti di stato civile
(Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396)

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/11/2000, n. 396 stabilisce che il rilascio degli atti di stato civile per copia integrale è possibile solo a favore di chi, mediante istanza motivata all’Ufficiale dello stato civile, dimostra di avere un interesse personale e concreto ad ottenere quegli atti, al fine di tutelare un interesse giuridicamente rilevante (cosi come definito dalla legge del 07/08/1990 n. 241, art. 22).

Devi sapere che:

  • É indispensabile che specificare la motivazione ed il conseguente interesse giuridico per cui si chiede il rilascio del documento, soprattutto se la richiesta non viene fatta dall'interessato.
    In mancanza di adeguata motivazione, infatti, la richiesta potrebbe essere respinta ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
  • Non è possibile procedere al rilascio degli atti di stato civile per copia integrale nei casi in cui ciò è vietato da specifiche disposizioni di legge (come ad esempio nel caso delle adozioni).
  • Non è possibile dar corso a richieste indistinte di più atti di stato civile (ad esempio tutti gli atti registrati in un determinato lasso di tempo).
  • É esclusa la possibilità di soddisfare a richieste di rilascio di atti di stato civile per finalità di ricerca storica o di ricostruzione di alberi genealogici, in quanto non costituiscono un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

La richiesta deve essere inoltrata telematicamente autenticandosi nel portale con CNS/CIE o SPID. In caso di difficoltà puoi contattare il servizio di assistenza con il pulsante Richiedi Assistenza.

L’Ufficio di stato civile, ricevuta e valutata la richiesta, provvederà a trasmettere all’indirizzo e-mail del richiedente il documento regolarmente firmato.

Approfondimenti

Atti richiesti dal tribunale civile

Nel caso di rilascio delle copie integrali degli atti di nascita richieste dal Tribunale civile per pratiche inerenti amministrazioni di sostegno, tutele o curatele, l'istanza può essere sottoscritta dal parente più prossimo del beneficiario, ovvero dal parente o dalla persona che sarà nominata amministratore di sostegno, tutore o curatore, od eventualmente dal legale del beneficiario. Il documento sarà inviato con firma autografa in scansione al richiedente, che provvederà a girarlo od a presentarlo al Tribunale senza ulteriori formalità.

Nel caso di rilascio delle copie integrali degli atti di matrimonio richieste dal Tribunale civile per pratiche inerenti divorzi, può essere sottoscritta dal legale con allegata copia della procura o della delega del cliente oppure da uno dei due coniugi interessati. Il documento sarà inviato con firma autografa in scansione al richiedente, che provvederà a girarlo od a presentarlo al Tribunale senza ulteriori formalità.

Ricorda che:

  • per le separazioni non è richiesta la copia integrale ma l’estratto di matrimonio;
  • sia per separazioni che per divorzi non è richiesta la copia integrale di nascita dei figli  minori ma l’estratto di nascita con indicazione della paternità e della maternità.
Durata massima del procedimento amministrativo
30
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Accedere al servizio

Moduli da compilare e documenti da allegare
Domanda di copie integrali atti di stato civile
Copia del documento d'identità
(da allegare se il dichiarante non si è autenticato con le sue credenziali)
Copia della procura o della delega al legale
(Nel caso in cui l'istanza sia presentata da un legale)

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 13/12/2023 11:37.05