Regolamento Comunitario 852/2004: domanda di riconoscimento per attività di produzione, commercializzazione, deposito di additivi, enzimi o aromi ad uso alimentare
Regolamento Comunitario 852/2004: procedimento di domanda di riconoscimento per attività di produzione, commercializzazione, deposito di additivi, enzimi o arom
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
Una volta ricevuta la documentazione, il SUAP verifica con modalità informatica la completezza formale della pratica e dei relativi allegati e provvede entro 5 giorni lavorativi all’inoltro telematico all'autorità sanitaria competente.
L’autorità sanitaria competente procede al controllo di merito dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla disciplina vigente:
se l'esito è positivo, l'istruttoria prosegue secondo l'iter previsto
se l'esito è negativo, l'autorità sanitaria competente,entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, può chiedere per tramite del SUAP della documentazione integrativa.
Terminata la fase istruttoria, l'autorità sanitaria competente adotta il provvedimento finale e lo trasmette al richiedente per tramite del SUAP.
Esente dal pagamento di diritti di segreteria in quanto Ente pubblico, partito politico, Comunità religiosa, Associazione sindacale o di categoria, Associazione senza fine di lucro
Esente
Il procedimento prevede il pagamento dei diritti dell'autorità sanitaria competente.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un decreto.