BergamoRespira

Bergamo respira

BergamoRespira è un’iniziativa del comune di Bergamo per informare i cittadini sull’importanza della qualità dell’aria per la nostra salute e l’ambiente.

Il Comune di Bergamo è impegnato nella diffusione di dati e informazioni riguardanti l’inquinamento atmosferico ed effettua controlli sul rispetto delle limitazioni.

Attraverso questa pagina e la pagina Facebook BergamoRespira puoi conoscere le limitazioni al traffico e al riscaldamento in vigore, ricevere consigli per limitare l’inquinamento e salvaguardare la tua salute e, infine, controllare le previsioni sulla qualità dell’aria.

Per maggiori dettagli circa le misure vigenti, consulta il sito regionale.

Qualità dell'aria

La qualità dell’aria è un fattore molto importante per il benessere delle cittadine e dei cittadini e la protezione dell’ambiente.

Nel bacino padano la presenza di Alpi e Appennini determina condizioni meteorologiche che ostacolano la dispersione degli inquinanti e ne favoriscono l’accumulo al suolo, rendendo più difficile raggiungere gli obiettivi che la normativa italiana ed europea e le linee guida dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) richiedono. Per questo è particolarmente importante tenere sempre sotto controllo i livelli d'inquinamento atmosferico, individuando tempestivamente eventuali situazioni di accumulo e seguendone l’evoluzione negli anni, per valutare l’efficacia delle azioni di risanamento intraprese.

Regione Lombardia nel corso degli anni ha attuato misure sempre più stringenti per ridurre le emissioni inquinanti ma, nonostante siano stati registrati significativi miglioramenti, al momento non sono ancora pienamente rispettati i limiti posti dalla Direttiva europea 50/2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Per tale ragione lo Stato italiano (e Regione Lombardia è direttamente interessata) è stato condannato nel 2020 e nel 2022 per il mancato rispetto dei limiti per le polveri sottili (PM10) e per il biossido di azoto (NO2).  

La necessità e l’urgenza di attuare nuove misure in adempimento alle condanne e di rendere più efficaci quelle vigenti ha portato Regione Lombardia ad approvare un nuovo pacchetto di misure per la qualità dell’aria con la delibera n. XI/2634 del 24 giugno 2024. Inoltre, è stato avviato anche il percorso di aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA).  
Di seguito si riportano le principali misure di contenimento delle emissioni nei settori della mobilità, del riscaldamento domestico, delle combustioni all’aperto e della gestione dei reflui zootecnici vigenti anche sul territorio del Comune di Bergamo.

Limitazioni all'utilizzo dei veicoli più inquinanti

In Regione Lombardia sono in vigore le seguenti limitazioni permanenti della circolazione per i veicoli più inquinanti

Misure strutturali permanenti

Autoveicoli: EURO 0 - 1 BENZINA, EURO 0 – 1 A GAS (GPL O METANO), EURO 0 - 1 - 2 - 3 – 4 DIESEL, anche quelli dotati di FAP, indipendentemente dai valori di emissione.

EURO 0 BENZINA  
EURO 1 BENZINA
dal  
1° gennaio  
al  
31 dicembre
Da lunedì a venerdì  
(esclusi giorni festivi infrasettimanali)   
dalle ore 07:30 alle ore 19:30

Comuni FASCIA 1

Comuni FASCIA 2

EURO 0 a GAS (METANO O GPL)*  
EURO 1 a GAS (METANO O GPL)*
EURO 0 DIESEL  
EURO 1 DIESEL  
EURO 2 DIESEL  
EURO 3 DIESEL
Comuni FASCIA 1  
Comuni FASCIA 2  
con > 30 mila abitanti
EURO 4 DIESEL
* in modo esclusivo o bi-fuel
Motocicli e ciclomotori a due tempi EURO 0 e EURO 1
DUE TEMPI EURO 0dal  
1° gennaio  
al  
31 dicembre
Tutti i giorni della settimana  
24 ore su 24  
 
Su tutto il  
territorio regionale
DUE TEMPI EURO 1dal  
1° ottobre  
al  
31 marzo
Da lunedì a venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali)  
dalle ore 07.30 alle ore 19:30
Nelle aree urbane dei  
Comuni di Fascia 1

Sono derogati e/o esclusi dal fermo della circolazione i veicoli di cui all’art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, come riportato nella DGR n. 2634 del 24 giugno 2024, Allegato 1 punto D) Ambiti di applicazione.

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

Dal 1° ottobre 2025 entreranno in vigore progressivamente nei 209 Comuni di Fascia 1 e nei 5 Comuni di Fascia 2 con oltre 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese) le limitazioni per gli autoveicoli EURO 5 DIESEL gasolio in base alle diverse categorie:

  • dal 1° ottobre 2025 per le autovetture M1
  • dal 1° ottobre 2026 per le categorie M2, N1 e N2
  • dal 1° ottobre 2027 per tutte le altre categorie.
MOve-IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti)

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere è possibile optare per la limitazione chilometrica MoVe-In che consente di conteggiare i km percorsi dal veicolo inquinante tutti i giorni (anche i giorni festivi), in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale (autostrade comprese) all’interno delle aree limitate (AREA 1 e AREA 2), entro una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo.   
Il raggiungimento di tale soglia determina l’impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell’anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste.   
La verifica della presenza e dello stato di validità della deroga chilometrica Move-In durante le operazioni di controllo su strada viene effettuata dagli agenti di Polizia Locale profilati sulla piattaforma informatica regionale.  

Per avere maggiori dettagli e informazioni visita il sito dedicato.

Misure temporanee

Si applicano dal 1°ottobre e fino al 31 marzo dell’anno successivo nel caso in cui dovesse verificarsi il superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento, andando ad aggiungersi alle misure permanenti.

Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure di attivazione di misure temporanee in quanto è l’inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica.

Di seguito si illustra la procedura per l’attivazione delle misure temporanee:

 
Livello di allertaMeccanismo di attivazione delle misure
Nessuna allertaNessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.
Primo livelloAttivato dopo due giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui due giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
Secondo livelloAttivato dopo il settimo giorno consecutivo di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 μg/m3 della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui sette giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
Non attivazione del livello successivo 
a quello in vigore
Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.
Condizioni di rientro 
al livello di nessuna allerta

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

  • si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m³
  • la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all’accumulo degli inquinanti. Il rientro al livello di nessuna allerta ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Nella procedura descritta si intende per concentrazione di PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province lombarde con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle. Le province interessate sono pertanto quelle di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia
L’applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Misure temporanee di 1^ livello

Entrano in vigore al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 (50 μg/m3) per 2 giorni consecutivi.

  1. Limitazioni per gli autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N)

EURO 0 BENZINA

EURO 1 BENZINA

Tutti i giorni 
(inclusi sabato, domenica, e giorni festivi infrasettimanali) 
dalle ore 07:30 alle ore 19:30
EURO 0 a GAS (METANO O GPL)* 
EURO 1 a GAS (METANO O GPL)* 
EURO 0 DIESEL 
EURO 1 DIESEL 
EURO 2 DIESEL 
EURO 3 DIESEL 
EURO 4 DIESEL **  
*   in modo esclusivo o bi-fuel 
** anche quelli dotati di FAP, indipendentemente dai valori di emissione

Sono derogati e/o esclusi dal fermo della circolazione i veicoli di cui all’art.13, comma 4, della l.r. 24/06, come da schema allegato alla presente, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive.

  1. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), di Classe Emissiva fino a 3 STELLE compresa, in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell’art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
  2. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all’aperto, anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, c. 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
  3. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  4. introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
  5. divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato. Tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF.
Misure temporanee di 2^ livello

Entrano in vigore al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 (50 μg/m3) per 7 giorni consecutivi e, in aggiunta a tutte le prescrizioni e divieti indicati per le limitazioni temporanee di 1°livello, è fatto divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), di Classe Emissiva fino a 4 STELLE compresa, in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto attuativo del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 290, com. 4 e ss.mm.ii..

Si specifica che la limitazione chilometrica MoVe-In non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti; ciò vuol dire che in caso di attivazione delle misure temporanee gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti a limitazioni della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse.

Settore riscaldamento domestico

Per i GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA LEGNOSA (legna, cippato e pellet per stufe e caminetti) vigono i seguenti divieti:

  • divieto di nuova installazione di generatori di classe inferiore a 4 STELLE
  • divieto di utilizzo di generatori di classe ambientale 0, 1 e 2 STELLE.

Controlli sugli impianti termici

I controlli sugli impianti termici sono effettuati dalle province e dai Comuni > 40.000 abitanti (33 enti individuati tra Province e Comuni). Tali enti sono tenuti ad effettuare annualmente ispezioni pari ad almeno il 5% degli impianti censiti sul proprio territorio, ai sensi della l.r. n. 24/2006.

I cittadini possono rivolgersi alla Polizia Locale per segnalazioni di fumi molesti derivanti da impianti termici per eventuali accertamenti legati al tipo di combustibile utilizzato (posto il divieto di bruciare rifiuti o qualsiasi materiale diverso dalla legna vergine) o al tipo di impianto (conforme o non conforme).

Settore combustioni all'aperto

Il D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale - prevede in generale il divieto di combustione all’aperto. Le combustioni all’aperto hanno un notevole impatto sulla qualità dell’aria e la presenza di materie plastiche, colle, vernici, metalli può aumentare considerevolmente le emissioni di inquinanti tossici per la salute.

Abbruciamenti di residui vegetali 
La norma statale vigente (D.Lgs. n. 152/06 - Testo Unico Ambientale artt. 182, 184, 185, 255, 256, 256 bis) prevede, in generale, il divieto di combustione all’aperto e classifica i residui vegetali come rifiuti.

Deroghe all’applicazione di tale disciplina sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del TUA per i soli residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, in piccoli cumuli (< 3 metri steri/ettaro), per finalità agricole-ammendanti e tramite processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Tale deroga prevede comunque il divieto di combustione dei residui vegetali anche per i piccoli cumuli nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre nelle zone in cui sono stati superati i limiti previsti per le concentrazioni di PM10. Regione Lombardia ha esteso il divieto anche ai mesi di marzo e di ottobre e ha individuato l’ambito di applicazione nei comuni con quota altimetrica inferiore ai 300 m slm.

Nel Comune di Bergamo, avendo una quota ISTAT inferiore ai 300 m s.l.m., nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno è vietato l’abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali (i grandi cumuli maggiori di 3 metri steri sono sempre vietati da norma nazionale), al quale si aggiungono anche i mesi di luglio e agosto (combinato disposto della norma nazionale e delle disposizioni regionali). Le uniche deroghe sono disposte dall’autorità competente per motivi di carattere fitosanitario.

Le sanzioni regionali e nazionali in caso di combustioni di soli residui vegetali di piccoli cumuli al di fuori dei periodi consentiti comporta una sanzione da 300,00 euro a 3.000,00 euro. In caso di combustione di residui vegetali in grandi cumuli o di altri materiali, le sanzioni sono stabilite a livello nazionale dal d.lgs. n. 152/2006.

Settore gestione dei rifiuti zootecnici

La D.G.R. n. 2634/2024 ha introdotto disposizioni per le aziende agricole in relazione agli stoccaggi e alla distribuzione degli effluenti zootecnici. Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 689/1981.  
In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa individuata dall’articolo 27, comma 11 bis, della legge regionale n. 24/2006 (da 500 euro a 5.000 euro). 
Le specifiche e le tabelle relative alle tecniche con le percentuali di riduzione delle emissioni di ammoniaca sono riportate nella sezione relativa al comparto agricolo-zootecnico del sito di Regione Lombardia.

Stoccaggio degli effluenti zootecnici in fase liquida

Per le nuove strutture di stoccaggio per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 3.000 kg/anno è previsto l’obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% a partire dal 1° gennaio 2027.

Per le strutture esistenti che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno è previsto l’obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2029.

Per le strutture esistenti che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno è previsto l’obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2027.

Distribuzione degli effluenti zootecnici in fase liquida

Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno:

  • con decorrenza immediata: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45% (corrispondente all’incorporazione entro 12 ore)
  • a partire dal 1° gennaio 2026: la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interramento immediato.

Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno:

  • con decorrenza immediata: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45% (corrispondente all’incorporazione entro 12 ore)
  • a partire dal 1° gennaio 2027: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 65% (corrispondente all’incorporazione entro 4 ore)
  • a partire dal 1° gennaio 2025: la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interramento immediato.

Per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno inoltre è vietato l’uso di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) a partire dal 1° gennaio 2025 e il divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029.

A chi rivolgersi