Competenze
Istituita dalla legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12
Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ogni anno, la Commissione elettorale comunale aggiorna le liste elettorali, formando due elenchi alfabetici separati per uomini e donne.
- Nel primo elenco propone l’iscrizione di chi ha i requisiti previsti dall’articolo 3.
- Nel secondo elenco propone la cancellazione di chi ha perso il diritto di voto secondo la legge o è stato eliminato dall’anagrafe per irreperibilità dopo il censimento.
Accanto a ogni nome indica il motivo e i documenti che giustificano l’iscrizione o la cancellazione.