Il Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1992 recante “Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima (G.U. n. 44 del 22 febbraio 1992)” dispone all'art. 3 (Adempimenti delle organizzazioni di volontariato) che le organizzazioni di volontariato tengano un registro per gli aderenti che prestano l'attività di volontariato.
Tale registro, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e timbrato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti; l'autorità che ha provveduto alla vidimazione deve anche dichiarare nell'ultima pagina del registro il numero di fogli che lo compongono.
Oltre al libro dei soci è possibile richiedere la vidimazione dei seguenti registri:
- registro dei volontari
- libro verbali assemblee
- libro verbali organi amministrazione
- libro verbali altri organi
Approfondimenti
La richiesta di vidimazione deve essere compilata obbligatoriamente attraverso lo sportello telematico dal rappresentante dell'Associazione/organizzazione o da un suo delegato.
Gli operatori dello sportello polifunzionale provvederanno a contattare il dichiarante per fissare un appuntamento per la consegna del/dei registro/i. Quando vidimato ne sarà data comunicazione per il ritiro.