Generalità
È uno strumento di pianficazione obbligatorio per tutti i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
L'obbligo di integrare gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale con un piano relativo all'efficienza energetica e all’uso delle fonti rinnovabili, rappresenta per i Comuni l’opportunità di rispondere efficacemente ad alcuni obiettivi di contenimento e riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti così come previsto dai numerosi accordi internazionali e comunitari, che hanno visto il nostro Paese tra i principali e più convinti fautori:
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la Risoluzione di Lussemburgo del 29-10-1990, in cui l’Unione Europea si è posta l’obiettivo della stabilizzazione entro il 2000 delle emissioni di CO2 ai livelli del 1990.
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la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (1994), che l’Italia ha sottoscritto, insieme ad altri 165 Paesi, e recepito con la Legge 15 gennaio 1994, n. 65, la quale, seppur entrata in vigore come atto di diritto internazionale, non vincola realmente i Paesi industrializzati a ridurre o contenere le emissioni di CO2, ma si limita ad auspicarne la stabilizzazione per prevenire gravi ed irreversibili mutamenti climatici.
Tale Convenzione, assieme alla Dichiarazione di Rio ed all’Agenda XXI, sono state recepite nel Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione dell’Agenda XXI, da parte del CIPE.
Riferimenti normativi
- Legge 9-01-1991, n.10 - I Comuni con più di 50 mila abitanti redigono il piano sviluppo fonti rinnovabili.
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM(2008) 30 definitivo 23-01-2008 Pacchetto Clima 20.20.20
- Piano d'Azione per l'Energia 15-06-2007, Strumento attuativo del Programma Energetico approvato nel Marzo 2003, Aggiornamento 2008
- Piano per una Lombardia sostenibile 10-2009 Lombardia 2020 Regione ad Alta Efficienza Energetica e a Bassa Intensità di Carbonio Link SIGI
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