Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui il Decreto legislativo 03/04/2006 n.152, all. 5 Titolo V parte IV) il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n.152, art. 242 e art. 245) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli enti competenti, utilizzando i moduli di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 27/06/2006, n. 2838.
Ricevuta la notifica, il servizio ecologia e ambiente provvede all'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, notificando al responsabile o al soggetto interessato gli estremi e termini del procedimento stesso.
Con la medesima comunicazione è di norma richiesta la proposta di intervento (Piano della caratterizzazione o Progetto di bonifica in procedura semplificata, ove ne ricorrano i requisiti) entro il termine di 30 giorni.
È pertanto necessario che il proponente espliciti chiaramente nella propria proposta le specifiche autorizzazioni richieste.
Interventi propedeutici alla bonifica ma distinti da essa, quali ad esempio le demolizioni di edifici dismessi, devono essere espressamente dichiarate nel Progetto di bonifica ai fini dell'acquisizione del necessario nulla osta in seno alla relativa istruttoria. La loro effettuazione potrà avvenire come attività propedeutica, distinta dalla bonifica, previa efficacia degli eventuali titoli necessari di natura edilizia (quale una SCIA di demolizione oppure la temporanea efficacia del titolo unico di demolizione e ricostruzione).
La prestazione delle eventuali garanzie finanziarie richieste per l'esecuzione degli interventi di bonifica autorizzati, di cui il Decreto legislativo 03/04/2006 n.152, art. 242, com. 7, deve avvenire in stretta conformità ai disposti di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 15/06/2006, n. 8/2744.
Il procedimento di bonifica ambientale si conclude con la Certificazione che viene rilasciata dalla Provincia.
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