Back to top

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria aventi …

Generalità

Oggetto
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria aventi ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo, nonché gli adempimenti tecnico amministrativi inerenti la pratica di prevenzione incendi oltre alle prestazioni aggiuntive specialistiche necessarie, relativi ai lavori di “Riqualificazione e riconversione funzionale delle ex caserme Montelungo e Colleoni da destinare a servizi universitari”.
Mercato elettronico
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA)

Importi

Base asta
€ 2980532.56

Scadenze

Data pubblicazione
Data scadenza bando

Codici

Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (CUP)
H18I16000000004

Comunicazioni

Documenti
- Convocazione seduta di gara
Si comunica che la seduta di apertura delle offerte economiche, preceduta dalla lettura dei punteggi attribuiti per le offerte tecniche, si terrà il giorno lunedì 12 febbraio alle ore 12:00 presso la sala commissioni sita al 1° piano della sede comunale di piazza Matteotti n° 3 - palazzo uffici.
- Convocazione seduta di gara
Si comunica che la seduta di apertura delle offerte tecniche, ai soli fini del riscontro dei documenti ivi presenti, si svolgerà giovedì 30 novembre alle ore 10:00 presso la sala commissioni sita al primo piano del comune di Bergamo - palazzo uffici in piazza Matteotti 3. Successivamente, in seduta riservata, la commissione giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. 50/2016 procederà con la valutazione delle offerte pervenute.

- Nomina della commissione di gara
Nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 77 del D.lgs. 50/2017
Determinazione del dirigente 27-10-2017, n. 2569
- Convocazione seduta di gara
Si comunica che alle ore 12,00 del giorno 18 settembre 2017 , presso il servizio contratti, appalti e provveditorato, sito al 3° piano di palazzo uffici, piazza Matteotti 3, si riaprirà la seduta amministrativa a seguito della sospensione della medesima per l'espletamento del soccorso istruttorio.
- Verbale delle operazioni di gara
Sorteggio dei componenti la commissione di gara
Protocollo 06-09-2017, n. xxxxxx
- Convocazione seduta di gara
Sorteggio componenti commissione giudicatrice ex articolo 77 del d.lgs. 50/2016. In data 6 settembre 2017 alle ore 10.00, presso l'ufficio del sig. Segretario generale sito in Bergamo p.zza Matteotti 27, primo piano, si svolgerà il sorteggio pubblico per l'individuazione dei componenti della commissione giudicatrice, con le modalità previste dall'articolo 6 del disciplinare di gara.

- Convocazione seduta di gara
La seduta di gara verrà riaperta domani 2 agosto 2017 alle ore 15,00 presso la sala riunioni al 4° piano di palazzo uffici in piazza Matteotti 3 - Bergamo
- Convocazione seduta di gara
Si comunica che alle ore 9,15 del giorno 1 agosto 2017 , presso una sala al 4° piano di palazzo uffici, piazza Matteotti 3, si riunirà la commissione amministrativa in seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.
- Bando, disciplinare, capitolato

Quesiti

Quesiti

D:       art 4.2 "requisito C" (pag. 22 del disciplinare di gara): i due servizi di punta devono avere il minimo importo indicato per ogni categoria e classe oppure è la somma dei due che deve raggiungere il minimo importo indicato per ogni categoria e classe?

R:       il disciplinare richiede espressamente l’avvenuto …svolgimento negli ultimi dieci anni di non pdi due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazioneomissis. Èammessa pertanto la somma dei due servizi ai fini del raggiungimento della soglia di valore, fermo restando quanto previsto a pag. 24 del disciplinare in ordine alla non frazionabilità dei requisiti.

D:       busta B punto 2.c (pag. 30 del disciplinare di gara): viene richiesta la redazione di una relazione e di massimo 5 elaborati grafici (fino al formato A0). Si chiede che contenuti debbano avere gli elaborati grafici? La possibilità di redigere tali elaborati in formato A0 fa pensare alla possibilità di sviluppo anche progettuale. Ma non essendo questo un concorso di progettazione immaginiamo sia fuori tema uno sviluppo progettuale anche in virtù del fatto che non sono allegate al bando le planimetrie in formato dwg per eventuali elaborazioni.

R:       Gli elaborati grafici, in numero massimo di 5 (in uno dei formati precisati nel disciplinare di gara), potranno meglio chiarire e sviluppare, a discrezione del concorrente, i contenuti della relazione tecnica avente il contenuto prescritto al punto 2, lett. a), b), c) e d) del disciplinare di gara (pagg. 28-30). In ordine al prosieguo della domanda pare evidente – e si conferma - che trattasi di appalto di servizi e non di concorso di progettazione.

D:       come conseguenza del quesito precedente si richiedono le basi dwg sulle quali lavorare per consentire a tutti i partecipanti di avere uguali strumenti di elaborazione delle proposte.

R:       In sede di offerta non è richiesto alcuno sviluppo progettuale.

D:       si rileva la possibilità di avanzare quesiti sino a 10 giorni dal termine del bando. Si prevede pertanto di avere alcune delle risposte ai quesiti formulati solo negli ultimi giorni prima del termine del bando. Considerata la consistenza del volume di elaborati richiesti (con un massimo di circa 130 pagine di relazioni e 20 tavole A0) chiediamo se è contemplata la possibilità di una proroga del termine di bando previsto per il giorno 11.07.2017.

R:       Il termine indicato nel bando di gara (11.7.2017) assume carattere perentorio. Leventuale proroga del termine di scadenza delle offerte sarà oggetto di adeguata pubblicità nelle forme gpreviste per il bando di gara.

D:       la ns. società è interessata alla partecipazione alla gara in oggetto in un costituendo R.T.P.. Vi chiediamo di confermare che per la categoria richiesta E.22 si possano utilizzare referenze certificate nella classe e categoria Id (prima dell’entrata in vigore del D.M. 143 del 2013 e s.m.i.) riferite ad edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004.

R:       La categoria richiesta E.22 fa riferimento ad interventi su immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, pertanto non risulta assimilabile alla categoria I.d della legge 143/1949 benalla categoria I.e, come anche precisato nella tabella di corrispondenza di cui all’allegato Z.1 del D.M. 17 giugno 2016. A tale proposito, giova, altresì, rammentare che l’ANAC, nelle linee guida n° 1 approvate con delibera del consiglio dell’Autorità n. 973 del 14.9.2016, precisa che in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta. Con riferimento a tale aspetto la documentazione presentata dalloperatore economico dovrà comunque e in ogni caso riferirsi in modo chiaro ed inequivocabile all’avvenuto svolgimento di servizi di ingegneria e architettura su immobili di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004.

D:       In merito ai requisiti di capacità tecnica professionale richiesta nel bando in oggetto per lavori espletati negli ultimi 10 anni, devono intendersi i lavori iniziati ed ultimati nel decennio 2007-2017, oppure anche quelli iniziati precedentemente al 2007 e conclusi nel decennio 2007/2017?

R:       Il riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale è relativo all’avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali e secondo le graduazioni di valore del disciplinare di gara. I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la sola parte di essi che si dimostri essere svolta, ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

D:       Con riferimento ai requisiti di fatturato di cui art. 4.2 si chiede conferma che in caso di RTP da costituirsi, non è richiesta la quota maggioritaria in capo alla mandataria, bensì è sufficiente il requisito sia soddisfatto dal raggruppamento nel suo insieme

R:       Il disciplinare di gara, nella sezione PRESCRIZIONI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE, prevede espressamente che I requisiti di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnicoprofessionale relativi al fatturato globale (REQUISITO A) e allavvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e categoria pari a due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (REQUISITO B – limitatamente ai lavori della categoria prevalente E.22) dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria nominata o designata in misura maggioritaria e per la restante parte delle mandanti nel loro complesso. Pertanto, con riferimento al quesito, è richiesta la quota maggioritaria in capo alla mandataria.

D:       In riferimento alla richiesta di "misura maggioritaria", di cui art.4.2 pag. 24 del disciplinare di gara, si chiede chiarimento se la medesima "misura maggioritaria" sia intesa in riferimento al capogruppo maggiore di ogni singolo mandante, oppure il capogruppo con quota maggioritaria quindi superiore al 50% di quanto richiesto dal disciplinare?

R:       La misura maggioritaria deve intendersi riferita con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto, e non in assoluto. In conformità a quanto previsto dalle linee guida ANAC n° 1, dunque, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

D:       In merito al soddisfacimento dei requisiti di cui ai servizi indicati come E.12 (sia come ammontare totale dei servizi nel decennio, sia come 2 servizi di punta) si chiede conferma che siano presi in considerazione anche i servizi di grado e complessità pari o superiore, tipo E.13, E.21, ecc.… il tutto in conformità alle linee guida ANAC

R:       Al quesito va data risposta affermativa. Tale criterio applicativo, oltre che dal disciplinare di gara, è altresì confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore allinterno della stessa categoria dopera.

D:       Ai sensi dell'art.2 del Disciplinare di gara servizi di architettura e ingegneria, è consentita la partecipazione alla gara ai "prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi" (art. 46, comma 1, lett.d) del D.lgs.50/2016). È possibile partecipare con una ragione sociale Svizzera, ai sensi degli accordi internazionali della Svizzera con l'Unione Europea (di cui all'art.49 del D.lgs.50/2016)? È inoltre possibile partecipare con una ragione sociale e presentare referenze e fatturati anche da un'altra ragione sociale, salvo fatturati incrociati, nel momento in cui i soci siano i medesimi? Una delle due sarebbe comunitaria e l'altra Svizzera

R:       Gli operatori economici con ragione sociale Svizzera possono partecipare all’appalto in esame ai sensi dell’accordo concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, ai sensi dell’Accordo successivo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera firmato il 21 giugno 1999 e del Decreto del Ministeri dell’Economia e delle Finanze in data 5 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 112 del 16.5.2011. Per la seconda parte del quesito, di non perspicua formulazione e peraltro non avente portata generale ma riferito alla situazione soggettiva del singolo concorrente, si rimanda alla normativa in materia e ai contenuti del disciplinare. Ove si intenda dare applicazione all’istituto dell’avvalimento, si precisa che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. 50/2016.

D:       Relativamente alla composizione del gruppo di lavoro, l’utilizzo di eventuali consulenti non raggruppati per aspetti specifici limitati (es. consulente acustico) è ammissibile o considerato come subappalto non ammissibile?

R:       Si evidenzia che il disciplinare di gara prevede la figura del tecnico incaricato della redazione di relazione acustica quale figura professionale minima” che deve far parte del gruppo di progettazione. Ai sensi dell’articolo 24 comma 5 del D.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

D:       Relativamente ai requisiti di cui al punto 4.2 del disciplinare, punti B e C: Èpossibile portare un progetto eseguito in raggruppamento con altri per la quota di partecipazione detenuta? Trattandosi di edificio vincolato tale importo di opere può essere ascritto alla categoria E22 benché la certificazione da noi richiesta all’epoca riporti la categoria Id?

R:       Èpossibile utilizzare le prestazioni eseguite in raggruppamento, limitatamente alla quota di partecipazione detenuta, purché si dichiari e dimostri in modo chiaro e specifico le prestazioni effettivamente eseguite dall’operatore economico all’interno del raggruppamento. La categoria richiesta E.22 fa riferimento ad interventi su immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, pertanto non risulta assimilabile alla categoria I.d della legge 143/1949 benalla categoria I.e, come anche precisato nella tabella di corrispondenza di cui all’allegato Z.1 del D.M. 17 giugno 2016. A tale proposito, giova, altresì, rammentare che l’ANAC, nelle linee guida n° 1 approvate con delibera del consiglio dell’Autorità n. 973 del 14.9.2016, precisa che in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta. Con riferimento a tale aspetto la documentazione presentata dalloperatore economico dovrà comunque e in ogni caso riferirsi in modo chiaro ed inequivocabile all’avvenuto svolgimento di servizi di ingegneria e architettura su immobili di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004.

D:       In relazione alla gara in oggetto si chiede se per il soddisfacimento del requisito di cui al punto B.1 e al punto C.1 della tabella di cui all'art. 4.2 del Disciplinare di Gara, possano essere ricompresi anche lavori classificati e già certificati in classe I/d ex L. 143/49

R:       La categoria richiesta E.22 fa riferimento ad interventi su immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, pertanto non risulta assimilabile alla categoria I.d della legge 143/1949 benalla categoria I.e, come anche precisato nella tabella di corrispondenza di cui all’allegato Z.1 del D.M. 17 giugno 2016. A tale proposito, giova, altresì, rammentare che l’ANAC, nelle linee guida n° 1 approvate con delibera del consiglio dell’Autorità n. 973 del 14.9.2016, precisa che in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta. Con riferimento a tale aspetto la documentazione presentata dalloperatore economico dovrà comunque e in ogni caso riferirsi in modo chiaro ed inequivocabile all’avvenuto svolgimento di servizi di servizi di ingegneria e architettura su immobili di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004

D:       Tabella Art. 2 del disciplinare di gara: tutte le figure professionali minime indicate nella tabella devono far parte della RTI? In particolare, si richiede se i professionisti con ruolo di Geologo e Acustico debbano obbligatoriamente far parte del Raggruppamento temporaneo.

R:       Come reso esplicito dall’art. 2 del disciplinare di gara, la tabella riportata alle pagg. 17- 18 reca l’indicazione delle figure professionali minime che sono richieste per l’espletamento dei servizi che costituiscono oggetto dell’affidamento. L’incaricato della redazione di relazione acustica può eventualmente coincidere con una delle altre figure previste, se in possesso dei prescritti requisiti. La figura di Geologo deve essere in possesso della laurea in geologia e di abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla sezione A del relativo Ordine Professionale. Si rammenta a tale ultimo proposito che, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, D:         Lgs. 50/2016 e dal § 3.1 delle Linee Guida ANAC, non è consentito il subappalto della relazione geologica.

D:       Nel caso in cui giovane professionista sia un collaboratore su base annua di uno dei membri della RTI, deve essere obbligatoriamente inserito come membro (figura professionale minima) del Raggruppamento?

R:       Premesso che per tutti gli aspetti non aventi portata generale, ma riferiti alla situazione soggettiva del singolo concorrente si deve fare riferimento alla normativa in materia ed ai contenuti del disciplinare, si rammenta che lart. 4, 2° comma, del D.M. 2.12.2016, n. 263, a cui si è conformato il disciplinare di gara (pag. 19) prevede che: Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

  1. un libero professionista singolo o associato;
  2. con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 [del medesimo D.M. 2.12.2016, n. 263; n.d.r.], un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
  3. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria..

A tali previsioni dovrà conformarsi il concorrente.

D:       Poiché il plico dei documenti di gara deve essere consegnato in forma cartacea alla Stazione Appaltante, è necessario che tutte le firme sui documenti siano in originale?

R:       Tutti i documenti recanti la sottoscrizione del concorrente devono essere firmati in originale.

D:       Con riferimento all’offerta tecnica, punto 1 Professionalità e adeguatezza dellofferta con riferimento allesperienza specifica acquisita in servizi analoghi” in cui viene richiesta la produzione di” Documentazionedescrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di tre servizi []” sarebbe ns. intenzione presentare tale documentazione in questo modo: - per ogni intervento massimo 15 facciate in formato A3 (stampate solo fronte); - interlinea, carattere e margini come indicato a pag. 27 del disciplinare di gara.

R:       Le modalità prospettate non rispettano quanto richiesto dal disciplinare di gara, che prevede la produzione della relazione in formato A4.

D:       Con la presente si richiede il seguente chiarimento in merito alla documentazione richiesta al punto 2 della Busta B - Offerta tecnica: i curriculum vitae del personale utilizzato nell’esecuzione dell’incarico sono da ritenersi ricompresi nelle 40 facciate a disposizione per la relazione metodologica oppure possono essere inseriti a parte come allegati alla relazione stessa?

R:       Il limite di 40 facciate previsto dal disciplinare di gara è comprensivo anche della composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento degli incarichi, elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura organizzativa dell’offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione e delle principali esperienze analoghe a quelle oggetto del contratto, con indicazione del nominativo, qualifica professionale e estremi di iscrizione all’albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, le competenze e le interrelazioni operative e funzionali.

D:       Relativamente alla relazione che attesti la "professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi analoghi", gli elaborati grafici ammessi sono un elaborato per foglio per un totale di 5 fogli o 5 elaborati in un unico foglio? Inoltre, si intende per elaborato grafico anche gli allegati fotografici, o quelli possono essere inseriti all'interno della relazione?

R:       Sono ammessi, per ciascun progetto, un numero massimo di 5 elaborati grafici ciascuno costituito da unico foglio. Gli allegati fotografici possono essere inseriti all’interno della relazione e concorrono al raggiungimento delle soglie dimensionali previste dal disciplinare di gara.

D:       In caso di RTP non ancora costituito, in merito ai requisiti A e B (limitatamente alla categoria prevalente E.22) di cui al punto 4.2 del Disciplinare, la capogruppo mandataria dovrà esserne in possesso in maniera prevalente rispetto ai mandanti. La capogruppo da noi individuata ha il requisito B in maniera prevalente, e non il requisito A (dove peraltro sarebbe prevalente sulla parte riferita alla categoria E.22), poiché la mandante che si occuperà della parte strutturale - impianti ha un importante fatturato relativo. Come va inteso il rapporto di prevalenza tra il requisito A ed il requisito B?

R:       Premesso che per tutti gli aspetti non aventi portata generale, ma riferiti alla situazione soggettiva del singolo concorrente si deve fare riferimento alla normativa in materia ed ai contenuti del disciplinare [secondo il quale i requisiti di capacità economico–finanziaria e di capacità tecnico–professionale relativi al fatturato globale (REQUISITO A) e allavvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e categoria pari a due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (REQUISITO B – limitatamente ai lavori della categoria prevalente E.22) dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria nominata o designata in misura maggioritaria e per la restante parte delle mandanti nel loro complesso. 
In ogni caso per i requisiti A e B sopra indicati la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, fermo restando che la misura maggioritaria deve intendersi riferita con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto, e non in assoluto.        
In conformità a quanto previsto dalle linee guida ANAC n° 1, dunque, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

D:       In Caso di Raggruppamento Temporaneo, Relativamente all' "Offerta Tecnica" punto 1 pagina 27 del Disciplinare di gara, la Documentazione descrittiva relativa ad un massimo di tre servizi di Progettazione e/o Direzione Lavori fa riferimento a tre servizi in totale o tre servizi per ogni partecipante al gruppo di progettazione?

R:       Come specificato a pag. 27 del disciplinare di gara i tre servizi di Progettazione e/o Direzione Lavori sono riferiti al Concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente sia in forma di raggruppamento temporaneo, presenti offerta per il conferimento dell’incarico in oggetto. Pertanto, in caso di concorrente che partecipi in forma di Raggruppamento Temporaneo resta fermo il limite di indicazione di massimo tre servizi riferiti al Raggruppamento Temporaneo nel suo complesso.

D:       Vi chiediamo di confermare che per la categoria richiesta E.22 si possano utilizzare referenze certificate nella classe e categoria Ie (prima dell’entrata in vigore del D.M. 143 del 2013 e s.m.i.) riferita ad edifici non tutelati.

R:       La categoria richiesta E.22 fa riferimento ad interventi su immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, pertanto non risulta assimilabile alla categoria I.d della legge 143/1949 benalla categoria I.e, come anche precisato nella tabella di corrispondenza di cui all’allegato Z.1 del D.M. 17 giugno 2016. A tale proposito, giova, altresì, rammentare che l’ANAC, nelle linee guida n° 1 approvate con delibera del consiglio dell’Autorità n. 973 del 14.9.2016, precisa che in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.       
Con riferimento a tale aspetto la documentazione presentata dalloperatore economico dovrà comunque e in ogni caso riferirsi in modo chiaro ed inequivocabile all’avvenuto svolgimento di servizi di servizi di ingegneria e architettura su immobili di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004.

D:       In merito all’offerta Tecnica e alla documentazione descrittiva di 3 servizi di Progettazione e/o Direzione Lavori (di cui allart.5 Busta B-Offerta Tecnica, pag. 28, Del disciplinare di gara) si chiede di chiarire se con la precisazione di aver concluso la prestazione con l’approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l’incaricodi intende unautocertificazione o è richiesto il possesso della Certificazione Lavori firmata dal Cliente.

R:       La precisazione di aver concluso la prestazione con l’approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l’incarico potrà essere anche solo dichiarata dal concorrente, fermo restando il potere di verifica da parte della Stazione appaltante.

D:       Siamo con la presente a chiedere se il modello D "Dichiarazione in ordine alla ripartizione dell'esecuzione dei servizi", in caso di costituendo RTP fra Società di ingegneria debba riportare i nomi dei legali rappresentanti delle società che costituiranno il raggruppamento o, come sembrerebbe, i nomi dei singoli professionisti responsabili delle diverse parti dei servizi già indicati nell'Allegato 1 "Istanza di partecipazione". Nel caso in cui debba riportare i nomi dei Legali Rappresentanti si chiede se tale dichiarazione vale come impegno a costituire raggruppamento o se invece deve essere prodotta un'ulteriore dichiarazione

R:       In caso di raggruppamento temporaneo fra società di ingegneria la domanda di partecipazione (allegato 1) deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti (o procuratori se esistenti) delle società che costituiscono il raggruppamento, fermo restando l’obbligo di indicare i nominativi delle persone fisiche che svolgeranno le relative prestazioni con relativa qualifica e titolo di studio. Analoghe prescrizioni valgono con riferimento all’allegato D” in ordine alla ripartizione nell’esecuzione dei servizi. Nell’allegato 2 – Dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione – è prevista al punto 15 la dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento con indicazione della capogruppo mandataria; anche l’allegato 2, in caso di raggruppamento temporaneo fra società di ingegneria, deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti (o procuratori se esistenti) delle società che costituiscono il raggruppamento.

Altro

Codice Identificativo Gara (CIG)
706725427F