Il rapporto di lavoro può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale. Nel corso del tempo, su richiesta del dipendente, può essere modificato, secondo particolari condizioni dettate dal contratto collettivo nazionale e dal regolamento interno.
La domanda di modifica del rapporto di lavoro può essere presentata dai dipendenti a tempo indeterminato assunti da almeno 3 anni e deve pervenire entro il 30 giugno o entro il 31 dicembre di ogni anno. La domanda è soggetta al parere del proprio dirigente di riferimento che si esprimerà in ordine alla compatibilità della richiesta con le proprie esigenze di servizio.
La Direzione risorse umane, esamina le domande presentate, verifica la disponibilità dei posti in dotazione organica e stila la graduatoria sulla base dell’art. 5 del regolamento. Entro sessanta giorni adotta i provvedimenti di accoglimento o non accoglimento della domanda e ne dà comunicazione all'interessato ed al servizio di appartenenza.
In caso di parere positivo la decorrenza coinciderà con la data indicata sulle istanze presentate.
In caso di richiesta di differimento, la data di trasformazione del rapporto di lavoro dovrà essere contenuta nei sei mesi successivi alla data della presentazione della domanda.
La domanda può essere revocata dal dipendente prima che venga adottata la determinazione per l’accoglimento delle istanze con comunicazione inviata contestualmente al proprio Responsabile ed alla Direzione Risorse Umane.
Prima di qualsiasi tipo di variazione oraria il dipendente deve esaurire tutte le ferie maturate alla data di decorrenza del nuovo orario.
Approfondimenti
Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria.
Nel caso di richieste presentate in numero superiore alla disponibilità dei posti è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro:
- al/alla dipendente che debba assistere i familiari dichiarati disabili nella misura pari o superiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficenti;
- ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche;
- ai dipendenti con figli minori in relazione al loro numero.
Il tempo parziale dell'orario di lavoro si articola secondo tre diversi modelli:
- tempo parziale di tipo orizzontale quando il dipendente lavora tutti i giorni con orario ridotto
- tempo parziale di tipo verticale quando il dipendente lavora a tempo pieno ma soltanto in alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno
- tempo parziale di tipo misto quando il dipendente lavora con una combinazione di orario sia di tipo orizzontale che di tipo verticale
La percentuale della prestazione lavorativa a tempo parziale è rapportata all'orario di lavoro settimanale previsto contrattualmente (36 ore):
- 50% = 18 ore settimanali
- 70% = 25 ore e 12 minuti settimanali
- 80% = 28 ore e 48 minuti settimanali
La richiesta di modifica del tipo di part-time ( orizzontale, verticale o misto ) e la modifica della percentuale della prestazione lavorativa possono essere richieste dal dipendente dopo che ha effettuato almeno un anno di lavoro, nella modalità assegnata.
I dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che presentino la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o che chiedano di passare ad una diversa articolazione oraria, potranno essere soggetti a procedure di mobilità interna nel caso in cui il Dirigente della direzione di appartenenza evidenzi problematiche in ordine alla funzionalità del servizio.
I dipendenti con rapporto di lavoro non superiore al 50% dell’orario ordinario di lavoro possono svolgere un'altra attività lavorativa, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali, illustrando dettagliatamente l'attività che intendono svolgere per le opportune valutazioni da parte del Dirigente della direzione di appartenenza il quale,dovrà attestare che l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato non è incompatibile con quella svolta nell’ambito dell’ Amministrazione e non comporta conflitto di interessi con la stessa.
Il dipendente assunto a tempo pieno, che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in sovrannumero. La trasformazione prima della scadenza del biennio, invece è concessa solo a condizione che ci sia a disponibilità del posto in dotazione organica.
I dipendenti con incarico di dirigente o posizione organizzativa non possono ricorrere al tempo parziale del rapporto di lavoro.
I dipendenti assunti a tempo parziale possono richiedere il passaggio a tempo pieno dopo tre anni dalla data di assunzione, purché vi sia la disponibilità del posto in dotazione organica.
I dipendenti che hanno ottenuto la prestazione lavorativa part time non possono richiedere di tornare a svolgere quella a tempo pieno prima che siano decorsi 2 anni