L'autorizzazione alla trasformazione del bosco deve essere presentata per ogni intervento artificiale che elimina la vegetazione esistente oppure asporta o modifica il suolo forestale per utilizzarlo in modo diverso. La trasformazione del bosco comprende ogni intervento artificiale che elimina la vegetazione esistente oppure asporta o modifica il suolo forestale per utilizzarlo in modo diverso da quello forestale (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43). Con la “trasformazione del bosco” cambia dunque la destinazione d’uso dell’area.
Non sono considerati interventi di "trasformazione del bosco":
- tagli a raso e di utilizzazione
- interventi selvicolturali che osservano le norme forestali
- interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non alterano permanentemente lo stato dei luoghi con costruzioni edilizie e che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio.
Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia, dalle Comunità Montane e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza.
L'autorizzazione ha validità di tre anni.
Ogni volta che si richiede autorizzazione alla trasformazione del bosco è necessario ottenere congiuntamente anche autorizzazione paesaggistica.