In terreni gravati da vincolo idrogeologico è necessario ottenere l'autorizzazione per la trasformazione d’uso del suolo (Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267, art. 2).
Se l'intervento non comporta anche disboscamento o mutamenti di destinazione d’uso di terreno boscato, l'autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo è rilasciata in "subdelega" dai Comuni dove ricadono le seguenti opere (Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267, art. 7 e Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 44, com. 3):
- interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al 50% dell’esistente e comunque non superiori a 200 m²
- posa in opera di cartelli e recinzioni
- posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate, linee elettriche di tensione non superiore a 15 kV, linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas, serbatoi interrati comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 m³
- interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 m³, di sistemazione idraulica-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.
Se è previsto un intervento edilizio o un intervento di trasformazione d'uso del bosco, i relativi titoli abilitativi sostituiscono l'autorizzazione per la trasformazione d'uso del suolo.
Per le trasformazioni soggette a comunicazione di inizio attività edilizia libera, la conformità alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT è certificata da un tecnico abilitato (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 44, com. 2 e 2-bis).