Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento

Dall'istituzione

L'ordinanza sindacale n. 20 del 14/10/2024 dispone la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento posticipando l’accensione al 22/10/2024 e fino 07/04/2025.
In tale periodo, gli impianti potranno essere accesi fino ad un massimo di 14 ore giornaliere (articolate anche in due o più sezioni) comprese tra le ore 05:00 e le ore 23:00.

Fino alla data del 22/10/2024, in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, è comunque possibile accendere gli impianti fino ad un massimo di 7 ore giornaliere (consecutive o distribuite nel corso della giornata) comprese tra le ore 05:00 e le ore 23:00.

Viene inoltre disposta la riduzione delle temperature massime di esercizio a:

  • 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
  • 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

L'ordinanza dispone agli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali e degli edifici con accesso al pubblico di mantenere le porte chiuse, ove siano in funzione impianti di climatizzazione estiva/invernale (raffrescamento/riscaldamento degli ambienti), tutte le porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi e ribadito l’obbligo di spegnimento di tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno entro le ore ventitré nel periodo di ora legale ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare.

A chi rivolgersi
Ultimo aggiornamento: 23/10/2024 10:33.01