Versare l'imposta municipale propria (IMU)

Versare l'imposta municipale propria (IMU)

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").

L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.

Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.

L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).

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Pagare dall'estero

Per il pagamento Imu dall’estero è necessario effettuare un bonifico a COMUNE DI BERGAMO TESORERIA  INTESA SAN PAOLO  tramite il seguente IBAN: 

IT86V0306911166100000046174 - codice BIC       BCITITMM

Il Comune di Bergamo mette a disposizione delle/dei proprie/i cittadine/i uno strumento di calcolo online e stampa del modello F24 per l'imposta.

Accedi al servizio di Linkmate mediante SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).

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calcolo IMU 24

 

 

 

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Applicazione agevolazioni a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19

Decreto Legge del 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 126

Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli godono dell'esenzione dal pagamento dell'imposta per le annualità 2021 e 2022 a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Legge 30/12/2020, n. 178

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativa a (Legge 30/12/2020, n. 178, art. 1, com. 599):

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni

- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Conversione del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73 con la Legge 23/07/2021, n. 106

Le unità immobiliari possedute da persone fisiche e concesse in locazione a uso abitativo, se il possessore ha ottenuto in proprio favore una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, oppure successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021, godono dell’esenzione dal pagamento dell’imposta per l'annualità 2021.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 09:57.37